Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 10
settembre 1998
"Aggiornamento del decreto ministeriale 6 marzo 1995 concernente
l'aggiornamento del decreto ministeriale 14 aprile 1984 recante i protocolli di
accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in
stato di gravidanza ed a tutela della maternità."
(pubblicato in G.U. 20 ottobre 1998, n. 245)
IL MINISTRO DELLA SANITA
Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;
Visto in particolare l'art. 1, comma 5, lettera a),
del predetto decreto che esclude dalla partecipazione al costo le prestazioni
finalizzate alla tutela della maternità, prevedendo l'aggiornamento del decreto del Ministro della
sanità del 6 marzo 1995;
Visto il decreto del Ministro della sanità 6 marzo
1995 recante "Aggiornamento del decreto ministeriale 14 aprile 1984
"Protocolli di accesso agli esami di laboratorio e diagnostica strumentale
per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità
responsabile"";
Sentito il Consiglio superiore di sanità - Assemblea
generale nella seduta del 17 giugno 1998;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 30 luglio 1998;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono escluse dalla partecipazione al costo, ai sensi dell'art. 1. comma 5,
lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, le prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche
per la tutela della maternità indicate dal presente decreto e dagli allegati A,
B e C, che ne formano parte integrante, fruite presso le strutture
sanitarie pubbliche e private accreditate, ivi compresi i consultori familiari.
Sono comunque escluse dalla partecipazione al costo le visite mediche
periodiche ostetrico-ginecologiche.
2. La prescrizione delle prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche è effettuata dai medici di
medicina generale o dagli specialisti operanti presso le strutture accreditate,
pubbliche o private, ivi compresi i consultori familiari. La prescrizione dello
specialista è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2 e degli allegati A, B
e C.
Art. 2.
1. In funzione preconcezionale sono escluse dalla partecipazione al costo le
prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni
specialistiche necessarie per accertare eventuali difetti genetici, prescritte
dallo specialista alla coppia, se l'anamnesi riproduttiva o familiare della
coppia evidenzia condizioni di rischio per il feto.
2. Sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni di diagnostica
strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche necessarie
ed appropriate per le condizioni patologiche che comportino un rischio materno
o fetale, prescritte di norma dallo specialista.
3. Sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni di diagnostica
strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche, necessarie
ed appropriate per la diagnosi prenatale, nelle specifiche condizioni di
rischio fetale indicate dall'allegato C, prescritte dallo specialista tra
quelle incluse nel decreto ministeriale 22 luglio 1996 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, supplemento ordinario n. 150, del 14 settembre 1996. Le regioni
individuano le strutture di riferimento per l'esecuzione di tali prestazioni,
garantendo che le stesse forniscano alle donne e alle coppie un adeguato
sostegno.
4. In presenza delle condizioni di rischio di cui al presente articolo, le
prescrizioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e di altre prestazioni
specialistiche devono indicare la diagnosi o il sospetto diagnostico.
Art. 3.
1. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto del Ministro della
sanità del 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87
del 13 aprile 1995.
Art. 4.
1. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 settembre 1998
Il Ministro: BINDI
Allegato A
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER LA TUTELA DELLA
MATERNITA' RESPONSABILE, ESCLUSE DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO, IN FUNZIONE
PRECONCEZIONALE
1. Prestazioni specialistiche per la donna
89.01 - ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI: Consulenza ginecologica
preconcezionale
90.49.3 - ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto]: in caso di
rischio di isoimmunizzazione
91.26.4 - VIRUS ROSOLIA ANTICORPI (Ig G, Ig M)
91.09.4 - TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.) (Ig G, Ig M)
90.62.2 - EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.
90.74.3 -
RESISTENZA OSMOTICA ERITROCITARIA (Test di Simmel): in caso di riduzione dei
volume cellulare medio e di alterazioni morfologiche degli eritrociti
90.66.5 - Hb - EMOGLOBINE ANOMALE (HbS, HbD, HbH, ecc.): in caso di riduzione
dei volume cellulare medio e di alterazioni morfologiche degli eritrociti
91.38.5 - ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP test]
2. Prestazioni specialistiche per l'uomo
90.62.2 - EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.: in caso di donna
con fenotipo eterozigote per emoglobinopatie
90.74.3 - RESISTENZA OSMOTICA ERITROCITARIA (Test di Simmel): in caso di donna
con fenotipo eterozigote per emoglobinopatie
90.66.5 - Hb - EMOGLOBINE ANOMALE (HbS, HbD, HbH, ecc.): in caso di donna con
fenotipo eterozigote per emoglobinopatie
3. Prestazioni specialistiche per la coppia
91.22.4 - VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI
H - 90.65.3 - GRUPPO SANGUIGNO AB0 e Rh (D)
91.10.5 - TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca quantit. Mediante emoagglutin.
Passiva) [TPHA]
91.11.1 - TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (Flocculazione) [VDRL]
[RPR]
4. In caso di abortività ripetuta o pregresse patologie della
gravidanza con morte perinatale e su prescrizione dello specialista ginecologo
o genetista:
89.01 - ANAMNESI E VALUTAZIONE DEFINITE BREVI: Consulenza genetica
88.79.7 - ECOGRAFIA TRANSVAGINALE
68.12.1 - ISTEROSCOPIA Escluso: Biopsia con dilatazione dei canale cervicale
68.16.1 - BIOPSIA DEL CORPO UTERINO: Biopsia endoscopica (isteroscopia)
dell'endometrio
90.46.5 - ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC)
90.47.5 - ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IgG, IgA, IgM)
90.51.4 - ANTICORPI ANTI MICROSOMI (ABTMS) O ANTI TIREOPEROSSIDASI (ABTPO)
90.54.4 - ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (AbTg)
91.31.2 - CARIOTIPO DA METAFASI LINFOCITARIE 1 Tecnica di bandeggio
(Risoluzione non inferiore alle 320 bande): alla coppia
Nota: Sono riportate le prestazioni come definite dal
D.M. 22 luglio 1996 recante "Prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative
tariffe" con i relativi codici identificativi e contrassegni. La lettera
"H" indica le prestazioni erogabili in ambulatori situati presso
istituzioni di ricovero ovvero ambulatori protetti.
Il Ministro della sanità
BINDI
Allegato B
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER IL CONTROLLO DELLA
GRAVIDANZA FISIOLOGICA, ESCLUSE DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO.
All'inizio della gravidanza, possibilmente entro la
13ª settimana, e comunque al primo controllo:
90.62.2
- EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.
H - 90.65.3 -
GRUPPO SANGUIGNO AB0 e Rh (D), qualora non eseguito in funzione preconcezionale
90.09.2 - ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S]
90.04.5 - ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U]
91.26.4 - VIRUS ROSOLIA ANTICORPI: in caso di IgG negative, entro la 17ª
settimana
91.09.4 - TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.): in caso di IgG negative ripetere ogni
30 -40 gg. fino al parto
91.10.5 - TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI, (Ricerca quantit. mediante
emoagglutin. passiva) [TPHA]: qualora non eseguite in funzione preconcezionale
esteso al partner
91.11.1 - TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (Flocculazione [VDRL]
[RPR]:qualora non eseguito in funzione preconcezionale esteso al partner
91.22.4 - VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI
90.27.1 - GLUCOSIO [S/P/U/dU/La]
90.44.3 - URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO
88.78 - ECOGRAFIA OSTETRICA
90.49.3 - ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto]: in caso di
donne Rh negativo a rischio di immunizzazione il test deve essere ripetuto ogni
mese; in caso di incompatibilità AB0, il test deve essere ripetuto alla 34ª-36ª
settimana.
Tra la 14ª e la 18ª settimana:
90.44.3 - URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO (*)
Tra la 19ª e la 23ª settimana:
90.44.3 - URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO (*)
88.78 - ECOGRAFIA OSTETRICA
Tra la 24ª e 27ª settimana:
90.27.1 - GLUCOSIO [S/P/U/dU/La]
90.44.3 - URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO (*)
Tra la 28ª e la 32ª settimana:
90.62.2 - EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV.,
F. L.
90.22.3 -
FERRITINA [P/(Sg)Er]: in caso di riduzione dei volume globulare medio
90.44. 3 - URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO (*)
88.78 - ECOGRAFIA OSTETRICA
Tra la 33ª e la 37ª settimana
91.18.5 - VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBsAg
91.19.5 - VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI
90.62.2 - EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV.,
F. L.
90.44.3 -
URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO (*)
91.22.4 - VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI in caso di rischio
anamnestico
Tra la 38ª e la 40ª settimana
90.44.3 - URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO (*)
Dalla 41ª settimana
88.78 - ECOGRAFIA OSTETRICA: su specifica richiesta dello specialista
75.34.1 - CARDIOTOCOGRAFIA: su specifica richiesti dello specialista; se
necessario, monitorare fino al parto
(*) In caso di batteriuria significativa
90.94.2 - ESAME COLTURALE DELL'URINA [URINOCOLTURA] Ricerca completa
microrganismi e lieviti patogeni. Incluso: conta batterica.
IN CASO DI MINACCIA DI ABORTO SONO DA INCLUDERE TUTTE
LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE NECESSARIE PER IL MONITORAGGIO DELL' EVOLUZIONE
DELLA GRAVIDANZA.
Nota: Sono riportate le prestazioni come definite dal
D.M. 22 luglio 1996 recante "Prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale erogabili nell'ambito dei Servizio sanitario nazionale e relative
tariffe" con i relativi codici identificativi e contrassegni. La lettera
"H" indica le prestazioni erogabili in ambulatori situati presso
istituzioni di ricovero ovvero ambulatori protetti.
Il Ministro della sanità
BINDI
Allegato C
INDICAZIONI ALLA DIAGNOSI PRE NATALE (desunte dalle
"Linee Guida per i test genetici" approvate dal Comitato Nazionale
per la Biosicurezza e le Biotecnologie della Presidenza dei Consiglio dei
Ministri)
Le indicazioni per la diagnosi prenatale rientrano in
due grandi categorie:
l. presenza di un rischio procreativo prevedibile a
priori: età materna avanzata, genitore portatore eterozigote di anomalie
cromosomiche strutturali, genitori portatori di mutazioni geniche;
2. presenza di un rischio fetale resosi evidente nel corso della gestazione:
malformazioni evidenziate dall'esame ecografico, malattie infettive insorte in
gravidanza, positività dei test biochimici per anomalie cromosomiche,
familiarità per patologia genetiche.
Le indicazioni per le indagini citogenetiche per
anomalie cromosomiche fetali sono:
·
età materna avanzata (=o > 35 aa.)
·
genitori con precedente figlio affetto da patologia
cromosomica
·
genitore portatore di riarrangiamento strutturale non
associato ad effetto fenotipico
·
genitore con aneuploidie dei cromosomi sessuali compatibili
con la fertilità
·
anomalie malformative evidenziate ecograficamente
·
probabilità di 1/250 o maggiore che il feto sia affetto da
Sindrome di Down (o alcune altre aneuploidie) sulla base dei parametri
biochimici valutati su sangue materno o ecografici, attuati con specifici
programmi regionali in centri individuati dalle singole Regioni e sottoposti a
verifica continua della qualità.
Il Ministro della sanità
BINDI