Decreto Ministeriale - Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale - 12 novembre 1998
"Periodicità
di pagamento degli assegni, delle pensioni e dell'indennità di accompagnamento
a favore degli invalidi civili."
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1998)
Il Ministro del Lavoro e
della Previdenza Sociale
Visto l'art. 94 del regio decreto 28 agosto 1924, n.
1422;
Visto l'art. 14, comma 2 della legge 5 marzo 1963; n. 389;
Visto l'art. 5, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488;
Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, della legge 29 febbraio 1988, n. 48, sulla
delegificazione di talune disposizioni di legge e regolamenti in materia
previdenziale;
Vista la delibera n. 719 adottata dal consiglio di amministrazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella riunione del 30 giugno
1998, in materia di periodicità di pagamento degli assegni, delle pensioni e
dell'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili;
Vista la deliberazione del 28 ottobre 1998, con la
quale il Consiglio dei Ministri ha approvato la predetta delibera;
Decreta:
E' approvata, conformemente alla deliberazione del
Consiglio dei Ministri citata in premessa, la delibera n. 718 del 30 giugno
1998 assunta dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale in materia di pagamento degli assegni, delle pensioni e
dell'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili.
La predetta delibera, nel testo allegato, costituisce
parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 novembre 1998
Il Ministro: BASSOLINO
Allegato
OGGETTO: Modalità di erogazione degli assegni,
delle pensioni e dell'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi
civili. Periodicità mensile del pagamento. (Deliberazione n. 719).
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nella seduta del 30 giugno 1998
Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 854, come
modificata e integrata dalla legge 25 maggio 1989, n. 211, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 216, concernente le modalità di
erogazione degli assegni, della pensioni ed indennità di accompagnamento a
favore dei sordomuti, dei ciechi civili e di mutilati ed invalidi civili;
Visto l'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, che ha trasferito la funzione di erogazione di pensioni, assegni
e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili
ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale;
Visto il decreto 25 marzo 1998 del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata approvata la
deliberazione n. 350 del 10 marzo 1998 assunta dal consiglio di amministrazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in materia di periodicità mensile
del pagamento delle pensioni;
Vista la legge 21 novembre 1988, n. 508, come
modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, recante norme integrative in
materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi ed ai sordomuti
e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi,
Ritenuta la necessità di uniformare le modalità di
erogazione dei benefici economici in favore di invalidi civili con quelle in
atto per le pensioni INPS;
Su proposta del Direttore generale;
Delibera:
1. Gli assegni, le pensioni e le indennità di
accompagnamento erogate dall'INPS a favore degli invalidi civili sono
corrisposte in rate mensili anticipate scadenti in primo giorno o il giorno
successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano
cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti erogati
dall'INPS.
2. I pagamenti delle prestazioni di importo mensile
fino al due per cento del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno sono effettuati in rate
annuali anticipate; quelli di importo mensile eccedente il due per cento e fino
al 15 per cento del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali
anticipate.
3. I limiti determinati con i criteri di cui al punto
2 sono arrotondati alle 10.000 per difetto.
4. La direzione generale dell'Istituto, per i
pagamenti effettuati allo sportello, su motivata richiesta degli enti pagatori,
può autorizzare il frazionamento dei pagamenti in più giorni consecutivi non festivi
e bancabili, fino a un massimo di dieci giorni, ovvero, tenuto conto della
peculiarità delle categorie interessate, in uno o più giorni da concordare con
gli altri enti pagatori.
5. I pagamenti sono arrotondati alle 1.000 lire
superiori, con recupero, ad ogni pagamento, dell'arrotondamento del precedente
pagamento.
Visto, il presidente: BILLIA
Visto: il segretario: D'AGOSTINO