Decreto Ministeriale -
Ministero delle Finanze - 14 marzo 1998
"Determinazione delle
condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l’applicazione
dell’aliquota IVA ridotta al 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici
rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori
di handicap.
(Pubblicato in G. U. n. 77
del 2 aprile 1998)
IL
MINISTERO DELLE FINANZE
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernete istituzione e
disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;
Visto l’art. 2, comma 9,
del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n.
30, nel quale è previsto che con decreto del Ministro delle finanze saranno
stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l’applicazione
dell’aliquota del 4 per cento anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a
facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di
handicap;
Considerato che occorre
provvedere;
Decreta:
Articolo 1.
1. Alle cessioni e
importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare
l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap, di cui
all’art. 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, l’imposta sul valore aggiunto si applica nella
misura del 4 per cento.
Articolo 2.
1. Si considerano sussidi
tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione
dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su
tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o
di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare
la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo
dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per
i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura
motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.
2. I soggetti portatori di
handicap, ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4 per cento, per le
cessioni dei sussidi tecnici ed informatici effettuate direttamente nei loro
confronti producono il certificato attestante l’invalidità funzionale
permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente e la specifica
prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda
sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale
tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui sopra.
3. La documentazione
prevista nel precedente comma è prodotta al cedente anteriormente
all’effettuazione della cessione ovvero all’ufficio doganale all’atto della
presentazione della dichiarazione di importazione.
Roma, 14 marzo 1998
Il Ministro: Visco