Decreto Ministeriale - Ministero del Turismo e dello
spettacolo - 13 gennaio 1992, n. 184
"Regolamento di esecuzione della legge 4 novembre 1965,
n. 1213, per quanto attiene la costruzione, trasformazione, adattamento di
immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici,
l'ampliamento di sale e arene cinematografiche già in attività, nonché la
destinazione di teatri a sale per proiezioni cinematografiche"
(Pubblicato in G.U. 2 marzo 1992, n. 51)
Nota bene:
sullo stesso argomento si consulti anche il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994
IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO
SPETTACOLO
Visti gli articoli
31, 32, 33 e 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213:
Considerata la
necessità di determinare i criteri per la concessione dell'autorizzazione
all'apertura di nuove sale:
Ritenuto di
provvedere alla determinazione, per il biennio 1992-93, dei criteri per la
concessione dell'autorizzazione alla costruzione, trasformazione ed adattamento
di immobili da destinare a sale e arene cinematografiche, nonché
all'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività:
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616:
Sentita la
commissione centrale per la cinematografia di cui all'art. 3 della predetta
legge 4 novembre 1965, n. 1213:
Visto il parere del
Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 novembre 1990:
Vista la nota n.
3616/GA/31/12 del 5 luglio 1991 di comunicazione del presente regolamento al
Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta il seguente regolamento:
1. Obbligo preventivo
autorizzazione-sanzioni. - 1. Ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre
1965, n. 1213 , la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili
da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché
l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono subordinati
ad autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.
2. E' necessaria
l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni
cinematografiche.
3. L'autorizzazione
per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti può essere rilasciata soltanto
per le località sprovviste di sale cinematografiche.
4. In caso di
violazione delle disposizioni di cui al primo e secondo comma si applica la
sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 900.000, ai sensi dell'art. 31,
ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dal
combinato disposto degli articoli 32, primo comma, e 113, terzo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Su richiesta del
Ministro del turismo e dello spettacolo è disposta, con ordinanza dell'autorità
locale di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 31,
ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.
2. Tipologia sale. -
1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di competenza del Ministro del
turismo e dello spettacolo si intende:
a) per sala
cinematografica l'insieme dei fabbricati ambienti e luoghi, nonché dei servizi
e dei disimpegni ad essi annessi, destinati alle proiezioni cinematografiche a
mezzo di apparecchiature di proiezione o di altra idonea tecnologia;
b) per cinema-teatro
l'insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi nonché dei servizi e disimpegni ad
essi annessi, destinati, oltre che alle proiezioni cinematografiche, anche alle
rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuarsi mediante la
costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena comprendente allestimenti
scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature cioè
palcoscenico.
E' compresa nella
predetta fattispecie anche la costruzione di una pedana provvista o non di
allestimenti scenici, purché realizzata nell'ambito di una sala cinematografica,
per la realizzazione anche di spettacoli in forma autonoma rispetto a quelli
cinematografici. La costruzione di pedana provvista o non di allestimenti
scenici in qualsiasi altro locale diverso da sala cinematografica rientra nella
competenza dei comuni ai sensi dell'art. 19, punti 5) e 9), del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) per multisala
l'insieme di due o più sale cinematografiche, abbisognevoli ciascuna di singola
autorizzazione, ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213,
adibite a programmazioni multiple, accorpate in uno stesso immobile sotto il
profilo strutturale, sulla base delle vigenti norme di sicurezza;
d) per arena il
cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo estivo, costruito su
un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni
cinematografiche;
e) per cinema
"drive in" il cinema all'aperto costruito su una area delimitata ed
adibita a parcheggio di autovetture o di altri mezzi di locomozione meccanici,
appositamente attrezzate per le proiezioni cinematografiche cui è possibile
assistere rimanendo a bordo del veicolo;
f) per cinema
ambulante l'esercizio commerciale di proiezioni cinematografiche attuabile con
l'impiego di attrezzature mobili installabili in luoghi chiusi o all'aperto,
appositamente autorizzati.
3. Apertura di sale
cinematografiche e teatrali. - 1. L'apertura di un cinema-teatro con esclusione
di quanto previsto al successivo art. 14, inteso secondo la definizione
dell'art. 2, è subordinato ad una duplice preventiva autorizzazione del
Ministero del turismo e dello spettacolo, l'una prevista dall'art. 31 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e l'altra prevista dalla legge 18 gennaio
1937, n. 193, nonché dalle norme di attuazione di cui al regio decreto 20
dicembre 1937, n. 2643.
4. Rilascio
autorizzazioni in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. - 1. Il
rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 31 e 32 della legge 4
novembre 1965, n. 1213, è subordinata nel biennio 1992-93 all'incremento della
frequenza degli spettatori nelle sale cinematografiche di ogni singolo comune
con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, quale risulta dal censimento
ufficiale e con gli eventuali successivi aggiornamenti risultanti da
certificazione del comune.
2. Sono considerati
separatamente dai rispettivi capoluoghi, purché distanti almeno km 2 per vie
normali dal più vicino cinema al chiuso qualora trattasi di richiesta per tale
tipo di locale e dalla più vicina arena qualora trattasi di richiesta per
cinema estivo:
a) tutte le frazioni;
b) le borgate
appartenenti a comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti.
3. La distanza è
calcolata rispetto al centro della frazione e della borgata.
4. Ai fini del
rilascio delle autorizzazioni nell'anno 1992 l'incremento della frequenza degli
spettatori è accertato raffrontando il numero dei biglietti venduti nelle sale
cinematografiche debitamente autorizzate e funzionanti da almeno due anni nel
biennio 1990-91 rispetto al biennio 1988-89. Ai fini del rilascio delle
autorizzazioni nell'anno 1993 il raffronto verrà operato tra il biennio 1991-92
ed il biennio 1989-90. Per il rilascio delle autorizzazioni è necessario che
l'incremento della frequenza degli spettatori sia stato superiore al 5% nel
biennio antecedente all'anno della concessione.
5. Gli accertamenti
sono effettuati dalla Società italiana degli autori ed editori che, ad istanza
del richiedente l'autorizzazione, rilascia un apposito certificato da allegare
alla domanda. Nel caso in cui la richiesta riguardi una frazione distante
almeno km 2 dal cinema più vicino del capoluogo del comune, il certificato
dovrà essere rilasciato esclusivamente per i cinema autorizzati in tale
frazione con le modalità previste dal presente articolo; analogo criterio è
applicato ove trattasi di borgate appartenenti a comuni con popolazione sino a
50.000 abitanti.
6. Le autorizzazioni
sono rilasciate in relazione all'eccedenza di incremento rispetto al limite del
5% verificatosi nelle sale cinematografiche, tenuto conto, altresì, dei nulla
osta validi non ancora utilizzati e non dell'incremento rappresentato da
attività di sale cinematografiche aperte al pubblico da meno di un biennio.
7. Agli effetti della
concessione dei nuovi posti i comuni sono ripartiti in quattro classi, in base
alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale e con gli
eventuali successivi aggiornamenti risultanti da certificazione del comune,
secondo la seguente tabella, tenendo presente che per ogni punto o frazione di
punto di incremento superiore al 5% potranno essere autorizzati nuovi posti nei
limiti appresso indicati:
classe I - comuni da
oltre 10.000 a 50.000 abitanti: cento posti per ogni punto o frazione di punto
di incremento superiore al 5%:
classe II - comuni da
oltre 50.000 a 400.000 abitanti: trecento posti per ogni punto o frazione di
punto di incremento superiore al 5%:
classe III - comuni
da oltre 400.000 a 1.000.000 di abitanti: seicento posti per ogni punto o
frazione di punto di incremento superiore al 5%:
classe IV - comuni
con oltre 1.000.000 di abitanti: ottocento posti per ogni punto o frazione di
punto di incremento superiore al 5%.
8. Il numero dei
posti autorizzabili secondo le classi sopra indicate sarà attribuito alle sale
cinematografiche del tipo normale nella misura di due terzi e, nella misura di
un terzo alle sale con attività limitata a tre giorni la settimana oltre i
festivi, del tipo parrocchiale, ovvero appartenenti ad enti giuridicamente
riconosciuti e senza fini di lucro, che svolgono attività di carattere
formativo e culturale.
9. Potrà, tuttavia,
essere autorizzata l'apertura di una nuova sala di quattrocento posti, secondo
l'ordine cronologico di presentazione delle domande, qualora il numero dei
posti complessivamente autorizzabili, in base ai criteri di cui al presente
articolo risulti inferiore a tale capienza.
10. Il numero dei
posti assegnabili ai sensi del presente articolo può essere aumentato di un
terzo qualora trattasi di richiesta di autorizzazione alla costruzione di una
sala cinematografica munita di palcoscenico modernamente attrezzato per
effettuare spettacoli teatrali.
5. Zone periferiche
di comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e piani urbanistici. -
1. Il criterio dell'incremento della frequenza degli spettatori, stabilito
dagli articoli 4 e 7, non si applica per le autorizzazioni riguardanti
l'apertura di sale o arene cinematografiche nelle zone periferiche dei comuni
con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, quando l'area prescelta per il
progettato locale disti almeno km 2, in linea d'aria, dal più vicino cinema.
2. Al criterio di cui
al comma precedente si può, altresì, derogare per le autorizzazioni concernenti
l'apertura di sale o arene cinematografiche riguardanti quartieri coordinati o
quartieri realizzati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, compresi nei
piani urbanistici approvati dai competenti organi regionali e previsti per una
popolazione non inferiore a 4.000 abitanti, quando l'area prescelta per il
progettato locale disti almeno un chilometro in linea d'aria dal più vicino
cinema.
3. In entrambe le
ipotesi contemplate nel presente articolo potrà tuttavia, essere autorizzata
l'apertura di una nuova sala cinematografica qualora il cinema più vicino, nel
raggio rispettivamente di 2 km e di 1 km dal progetto locale, seppure idoneo
agli effetti della sicurezza degli spettatori, risulti non adeguato alle
esigenze cinematografiche della zona periferica o del quartiere coordinato dal
punto di vista della evoluzione della tecnica, della capacità e decorosità
ricettiva e della programmazione.
6. Rilascio
autorizzazioni in comuni sino a 10.000 abitanti. - 1. Per il rilascio delle
autorizzazioni nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti è necessario
che il numero delle giornate di attività con proiezione di film lungometraggi
nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate e funzionanti da almeno due
anni risulti incrementato, nel biennio antecedente all'anno della concessione,
in misura superiore al 10% nei confronti del biennio precedente.
2. Ai fini del
rilascio delle autorizzazioni nel 1992 il raffronto verrà operato tra il
biennio 1990-91 ed il biennio 1988-89, mentre per il 1993 il raffronto verrà
operato tra il biennio 1991-92 ed il biennio 1989-90, escludendosi da tale
computo le giornate di attività delle sale cinematografiche aperte al pubblico
da meno di un biennio e tenuto conto, altresì, dei nulla osta validi non ancora
utilizzati.
3. Le frazioni o
borgate distanti almeno due chilometri, per via normale dal più vicino cinema,
sono considerate separatamente dai rispettivi capoluoghi. In tale ipotesi il
certificato della Società italiana degli autori ed editori sarà rilasciato,
esclusivamente per i cinema esistenti in tale frazione o borgata con le
modalità previste dal presente articolo. La distanza viene calcolata rispetto
al centro della frazione o della borgata.
4. Le autorizzazioni
sono rilasciate in ragione di cento posti per ogni punto o frazione di punto di
incremento verificatosi in eccedenza al 10% sopra indicato.
7. Arene estive. - 1.
Le autorizzazioni per le arene cinematografiche sono rilasciate in base
all'incremento della frequenza degli spettatori nelle arene dei singoli comuni,
frazioni o borgate, in conformità di quanto stabilito dall'art. 4. Il criterio
stabilito per la prima classe dei comuni con popolazione superiore ai 10.000
abitanti, si applica anche ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000
abitanti.
2. Alle
autorizzazioni di cui al comma precedente, deve seguire pratica attuazione, a
pena di decadenza, entro un anno dalla data di notificazione agli interessati.
3. Qualora l'arena
cinematografica non risultasse costruita entro detto termine sarà pronunciata
declaratoria di decadenza e l'intestatario dell'autorizzazione non potrà
vantare la priorità nell'esame di una eventuale successiva sua richiesta nei
confronti di quelle altre che nel frattempo fossero stata avanzate da terzi
interessati.
4. Per i cinema che
nel periodo estivo trasferiscono all'aperto i propri spettacoli - sempre che si
tratti di terreno immediatamente adiacente alla normale sala già esistente e
dello stesso numero di posti - l'agibilità sarà rilasciata dal comune che
provvederà a darne comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo.
5. Di norma il
periodo di agibilità delle arene si intende quello corrente tra il 1° giugno e
il 15 ottobre.
8. Comuni, frazioni e
borgate sprovvisti di cinema. - 1. Nei comuni o frazioni o borgate del tutto
sprovvisti di sale o arene cinematografiche, l'autorizzazione è rilasciata in
relazione alla prevedibile frequenza degli spettatori.
2. Qualora si tratti
di frazioni o borgate l'area prescelta per il progettato locale deve distare
almeno due chilometri per via normale dal più vicino cinema al chiuso qualora
trattasi di richiesta per tale tipo di locale e dalla più vicina arena qualora
trattisi di richiesta per cinema estivo.
9. Deroghe
particolari. - 1. Si può prescindere dai criteri indicati agli articoli 4 e 6 e
rilasciare l'autorizzazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213:
a) per l'apertura di
una nuova sala cinematografica in capoluoghi di provincia non provvisti di sale
cinematografiche con una ricettività superiore a cinquecento posti;
b) per l'apertura di
sale cinematografiche, di capienza non superiore a quattrocento posti, che
siano esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi,
di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e
didattici e da manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Cineteca
nazionale. Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni
organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni
nazionali riconosciute in base all'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n.
1213, per un numero annuale di giornate di proiezione non superiore a cinquanta
per ciascun circolo. Tale deroga è ammessa limitatamente a quattro sale
cinematografiche per comuni che abbiano una popolazione superiore ad 1.000.000
di abitanti, a due sale per comuni che abbiano una popolazione tra i 400.000 ed
1.000.000 di abitanti, ad una sala per comuni che abbiano una popolazione tra i
50.000 e 400.000 abitanti o siano capoluoghi di provincia. Potrà inoltre,
essere consentita l'apertura di una nuova sala esclusivamente riservata alla
proiezione di film prodotti per i ragazzi anche nei comuni con popolazione
inferiore a 50.000 abitanti provvisti di sale di tale tipo;
c) per l'apertura di
un nuovo cinema nel capoluogo di comune ove esiste un unico esercizio
cinematografico il quale, se pure idoneo agli effetti della sicurezza degli
spettatori, risulti non adeguato alle esigenze cinematografiche dal punto di
vista della evoluzione della tecnica, della capacità e decorosità ricettiva.
2. Potrà essere
consentita l'apertura di una seconda sala nel capoluogo di comune ove esista un
unico esercizio cinematografico la cui programmazione annuale non dia
prevalente spazio ai film provvisti di nulla osta di proiezione in pubblico
senza limiti di età ed ai film con divieto di visione per i minori degli anni
quattordici. Le autorizzazioni concesse, ai sensi del presente comma, sono
soggette ad una verifica annuale volta ad accertare la sussistenza dei
requisiti di programmazione richiesti. Nel caso di accertamento negativo il
nulla osta sarà revocato sentita la commissione di cui all'art. 52 della legge
4 novembre 1965, n. 1213.
3. Analogamente,
qualora si tratti di località riconosciuta stazione di cura, soggiorno e
turismo e l'unico esercizio cinematografico esistente risulti insufficiente in
rapporto alle esigenze di interesse turistico della località medesima, potrà
essere consentita l'apertura di una seconda sala con agibilità cinematografica
limitata al periodo - estivo o invernale - coincidente, in base agli
accertamenti eseguiti, con il maggiore afflusso di villegianti o turisti
stagionali:
d) per
l'effettuazione di spettacoli cinematografici, in locali al chiuso destinati a
teatri già in attività, di nuova o recente costruzione o ricostruzione
attrezzati per una decorosa ricettività del pubblico e attuati in località di
particolare importanza, riconosciuta stazione di cura, soggiorno o turismo,
qualora si ritenga opportuno integrare la capacità ricettiva degli esercizi
cinematografici esistenti in relazione a peculiari esigenze di interesse turistico
accertate in base ad un'adeguato incremento delle presenze dal biennio
antecedente alla data di esame della domanda. L'incremento è accertato
raffrontando il numero delle presenze turistiche della località nel suddetto
biennio rispetto al biennio precedente;
e) per l'apertura
nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti delle città capoluogo di regione
di sale cinematografiche aperte al pubblico non oltre le ore 24 e riservate
esclusivamente alla proiezione di film cortometraggi di lunghezza non superiore
ai 1.600 metri realizzati in base alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, ovvero
di lunghezza non superiore a 2.000 metri realizzati in base alle precedenti,
nonché film di carattere scientifico e didattico e di attualità.
4. Ferma restando
l'applicazione dei criteri indicati dagli articoli 4 e 6 a tutti gli altri casi
previsti nel presente regolamento, si può prescindere dall'applicazione di
detti criteri ai fini del rilascio delle autorizzazioni relative alla
trasformazione di una sala cinematografica in due o più sale, allorché
ricorrano le condizioni stabilite nel successivo art. 11.
5. Il Ministero del
turismo e dello spettacolo si riserva per l'emanazione dei provvedimenti di cui
alle lettere a), c) e d) del presente articolo di sentire il parere delle
organizzazioni sindacali nazionali di produttori e di distributori di film,
degli esercenti sale cinematografiche e dei lavoratori del cinema.
6. Il Ministro del
turismo e dello spettacolo - sentito il parere della commissione di cui
all'art. 52 della legge n. 1213 - determina, in sede di rilascio
dell'autorizzazione nei casi di cui alla lettera d) del presente articolo, le
giornate di spettacolo da riservarsi nel corso dell'anno, rispettivamente
all'attività cinematografica ed all'attività teatrale che dovrà essere
effettuata in parte anche nei mesi invernali ed in giorni festivi.
10. Rimodernamenti e
trasferimenti. - 1. Qualora si tratti di lavori tendenti al rimodernamento e
rifacimento del vecchio esercizio o di costruzione di nuovo cinema in sostituzione
di altro preesistente, anche su area diversa, purché di capienza non superiore
agli ottocento posti e già autorizzato all'espletamento dell'attività da almeno
otto anni, intendendo in tal modo aumentare la capacità ricettiva del cinema
allo scopo di renderlo più funzionale per meglio corrispondere alle esigenze
del pubblico, la relativa autorizzazione viene rilasciata, in deroga ai normali
criteri, di cui agli articoli 2, 4 e 5 fino ad un aumento di posti nella misura
del 40% del numero dei posti già esistenti nel cinema stesso.
2. E' consentito
l'aumento dei posti già esistenti nel cinema da rimodernare o sostituire nella
misura del 60% se il cinema da rimodernare o da sostituire abbia capienza non
superiore agli ottocento posti e sia previsto l'allestimento del palcoscenico
modernamente attrezzato per rappresentazioni teatrali.
3. In ogni caso può
autorizzarsi una capienza complessiva del cinema da rimodernare o da sostituire
non inferiore a cinquecento posti.
4. Sia nel caso di
rimodernamenti o rifacimenti, sia nel caso di sostituzioni o trasferimenti di
sale cinematografiche rimaste inattive da oltre un biennio, è consentito -
sempre che non siano state adibite ad altro uso - il rilascio di autorizzazione
a condizione che agli interessati, indipendentemente dalla richiesta
dell'aumento dei posti, comprovino che l'inattività sia in dipendenza di cause
di forza maggiore.
5. Nei casi di
ristrutturazione funzionale di una sala cinematografica che non sia finalizzata
alla trasformazione in multisala, prevista dagli articoli 2 e 11 del
regolamento, e non implichi ampliamento del numero dei posti, non necessita
alcuna autorizzazione ministeriale.
6. Nei comuni con
popolazione superiore ai 50.000 abitanti, il trasferimento di esercizi
cinematografici, fatta salva l'applicazione delle deroghe dal presente decreto,
è comunque consentito in altre zone, prescindendo dal concetto dello stesso
quartiere, ripartizione o circoscrizione comunale.
11. Multisale. - 1.
Il nulla osta all'apertura di una multisala, definita nell'art. 2 del
regolamento, viene concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo,
mediante rilascio di distinte autorizzazioni per ogni sala che venga accorpata
nello stesso immobile sotto il profilo strutturale.
2. La trasformazione
di un esercizio cinematografico in due o più sale, multisala, è consentita:
a) mediante
frazionamento del numero complessivo dei posti consentiti con l'autorizzazione
originariamente rilasciata per la sala che si intende trasformare;
b) mediante
contestuale riduzione del numero dei posti già autorizzati in altra sala
cinematografica gestita da una medesima impresa di esercizio nello stesso
ambito territoriale (comune, frazione, borgata);
c) mediante
contestuale cessazione dell'attività in una o più sale gestite dalla medesima
impresa d'esercizio e già autorizzate nello stesso ambito territoriale (comune,
frazione o borgata).
3. Le autorizzazioni
potranno essere rilasciate a condizione che il numero complessivo dei posti non
sia superiore a quello prescritto nell'originaria autorizzazione afferente
rispettivamente alla sala che si intende trasformare, alla sala nella quale ne
sia prevista la riduzione o alla sala che abbia cessato l'attività.
12. Cinema
"drive in". - 1. L'autorizzazione all'apertura di cinema all'aperto denominati
"drive in", descritti nell'art. 2 del regolamento viene concessa dal
Ministero del turismo e dello spettacolo, a condizione che la località
prescelta per l'impianto sia posta in zone extraurbane, e che sia idonea ad
assicurare - per ubicazione, conformazione, dimensione ed accessi - le
necessarie condizioni di sicurezza, da attuarsi secondo le norme previste dalla
circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 dal Ministero dell'interno, e successive
modificazioni, e secondo le prescrizioni imposte dalla commissione provinciale
di vigilanza.
2. Per l'apertura dei
cinema "drive in" non si applicano i criteri stabiliti nel presente
regolamento.
3. Per tali cinema il
nulla osta può essere rilasciato nel numero massimo di uno per ogni comune con
popolazione non superiore ad un milione di abitanti e di due per ogni comune
con popolazione superiore.
13. Concessioni a
favore dei profughi. - 1. Le eventuali autorizzazioni che potrebbero essere
rilasciate a favore dei profughi in base alla normativa vigente, sono subordinate
alla presentazione della rispettiva domanda e alla accertata sussistenza del
requisito della equivalenza sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo
tra l'attività cinematografica da autorizzare e quella precedentemente
esercitata dal profugo nel territorio di provenienza in rapporto all'importanza
ed alla popolazione del centro, alla capacità ricettiva del locale e alle
dimensioni economiche dell'azienda di esercizio abbandonata nel territorio di
origine.
14. Spettacoli misti.
- 1. Ai sensi dell'art. 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, i criteri di
cui agli articoli 4 e 6 si osservano anche per le autorizzazioni riguardanti
l'apertura di nuove sale cinematografiche da adibire a spettacoli misti.
15. Norme
procedurali. - 1. Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione prevista dagli
articoli 31 e 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, indirizzate al Ministero
del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Via
della Ferratella in Laterano, 51, Roma - c.a.p. 00184, devono contenere la
specifica indicazione della norma in base alla quale si intende ottenere
l'autorizzazione richiesta e la denominazione che si intende assegnare al
cinema o cinema-teatro, con obbligo di comunicare ogni sua eventuale
variazione.
2. Le domande devono
essere presentate, su carta legale, in duplice copia, ai comuni competenti,
corredate dalla seguente documentazione:
1) progetto del
locale - in duplice copia firmata da un ingegnere o architetto iscritto
all'albo professionale comprendente:
a) una planimetria
generale in scala 1:500 rappresentante l'area destinata o occupata dalla sala
cinematografica e le aree adiacenti, con indicazioni esatte relative
all'altimetria e alla destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino ad
una distanza di 100 metri dal perimetro dell'edificio progettato nonché le aree
limitrofe fino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le relative
sezioni stradali;
b) piante in scala
1:100 rappresentanti gli eventuali diversi piani dell'edificio con l'indicazione
della destinazione d'uso dei singoli locali, il numero e la disposizione dei
posti, le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo, individuati con i simboli
grafici previsti dall'allegato B al decreto del Ministro dell'interno 30
novembre 1983, con l'indicazione del numero massimo di persone che permettono
di far defluire, la posizione e le dimensioni delle cabine di proiezione, le
installazioni e gli impianti previsti, i servizi igienici e locali destinati ad
altri usi;
c) sezioni
longitudinali e trasversali in scala 1:100 dell'edificio;
d) relazione
tecnico-illustrativa, comprendente anche il calcolo della sistemazione
acustica:
2) documento
comprovante il rilascio della concessione edilizia per l'erigenda sala
cinematografica da parte del comune o preventivo parere favorevole da parte
della commissione edilizia comunale apposto su una copia del progetto
presentato:
3) documento legale
comprovante la disponibilità dell'area ove si tratti di una nuova costruzione o
la disponibilità dell'immobile ove si tratti di locale già esistente. In caso
di locazione, dovrà essere prodotto il contratto di affitto del locale nonché
un titolo che dimostri la proprietà dell'immobile da parte del locatore:
4) una carta
topografica del comune, frazione o borgata, convalidata dall'ufficio tecnico
del comune, con l'indicazione del luogo preciso del costruendo locale e della
distanza del cinema più vicino per le richieste avanzate ai sensi degli
articoli 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento. Per le richieste di trasferimento
di locali cinematografici già in attività, dovrà risultare con precisione
l'ubicazione della nuova area rispetto a quella del preesistente locale e del
più vicino cinema;
5) certificati della
Società italiana degli autori ed editori sull'andamento delle frequenze degli
spettatori o delle giornate di attività nella località interessata a seconda
che trattasi di comune con popolazione superiore o inferiore a 10.000 abitanti,
nelle ipotesi previste dal regolamento.
3. La trasformazione
di una sala cinematografica in due o più sale di cui agli articoli 2 e 11,
potrà essere richiesta con una istanza corredata da un unico progetto relativo
alla realizzazione del manufatto che si intende destinare a multisala.
4. Per le sale di
proiezione di film a formato ridotto, le domande debbono essere corredate dagli
stessi documenti previsti nei capoversi precedenti per i cinema con apparecchi
a formato normale.
5. A norma dell'art.
19, numeri 5) e 9), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616 , i comuni provvederanno all'istruttoria delle pratiche secondo le
seguenti modalità:
a) accerteranno la
completezza della documentazione prodotta, apponendo sulla domanda e su ogni
documento allegato il proprio timbro datario;
b) acquisiranno nei
propri atti una copia della domanda e della documentazione, che sarà messa a
disposizione della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo prevista dall'art. 141 del relativo regolamento di esecuzione
approvato con decreto 6 maggio 1940, n. 635;
c) chiederanno alla
prefettura la convocazione della suindicata commissione che, esaminata la
documentazione, emetterà un motivo parere sul progetto presentato, imponendo,
ove necessario, tutte le prescrizioni ritenute opportune per l'agibilità del
locale e redigendo apposito processo verbale. Il segretario della commissione
provinciale di vigilanza apporrà il proprio visto su tutti i fogli del progetto
esaminato, a certificazione che la documentazione tecnica sulla quale la
commissione ha espresso il proprio parere è quella che poi verrà acquisita agli
atti dal Ministero del turismo e dello spettacolo;
d) trasmetteranno al
Ministero del turismo e dello spettacolo copia del verbale redatto dalla
commissione provinciale di vigilanza, nonché una copia della domanda e della
documentazione prodotta dall'interessato. La copia del progetto presentato
dovrà corrispondere esattamente a quella vistata dalla commissione provinciale
di vigilanza;
e) comunicheranno
nella lettera di trasmissione, tutte le informazioni necessarie, indicando in
particolare:
1) il numero degli
abitanti del comune, ripartito fra le singole frazioni, a convalida del
certificato rilasciato all'interessato:
2) il numero dei
cinema e dei teatri esistenti nel centro e nelle frazioni, con la precisazione
del numero dei posti e distinguendo i locali al chiuso o all'aperto (arene),
compresi i locali in costruzione o in via di adattamento e per i quali sia
stata già concessa o meno l'autorizzazione:
3) a conferma delle
indicazioni fornite dall'interessato, la distanza intercorrente tra
l'edificanda sala cinematografica ed il cinema o l'arena più vicina già in
attività.
6. Nel caso in cui la
località fosse sprovvista di sale cinematografiche o teatrali, dovrà essere
fatta esplicita menzione.
7. Il Ministero del
turismo e dello spettacolo deciderà, sentita la commissione apertura sale
cinematografiche prevista dall'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.
8. L'avvenuta
concessione del nulla osta sarà comunicata al comune ed alla prefettura che
provvederanno agli ulteriori adempimenti di competenza.
9. Il comune
trasmetterà al Ministero del turismo e dello spettacolo copia della licenza di
esercizio rilasciata all'interessato, ai sensi dell'art. 19, punto 5) e 9), del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Eventuali
cambiamenti della titolarità della gestione del cinema autorizzato saranno
comunicati al Ministero del turismo e dello spettacolo, per le annotazioni e
l'aggiornamento dei propri atti.
16. Cinema ambulanti.
- 1. Le domande per l'esercizio di cinema ambulanti debbono essere corredate da
una planimetria del locale e da una breve relazione tecnica quando le
proiezioni abbiano luogo in locali al chiuso, mentre per le proiezioni
all'aperto è sufficiente precisare le località nelle quali si intendono
effettuare le proiezioni medesime senza presentazione della relativa
planimetria.
17. Periodo di
attuazione delle autorizzazioni e concessione di proroga. - 1. Le
autorizzazioni riguardanti la costruzione ed il rimodernamento di locali al
chiuso sono subordinate, sotto pena di revoca, alla condizione che i lavori
abbiano inizio entro il termine di tre mesi dalla data della notificazione agli
interessati dell'autorizzazione e siano condotti a termine entro diciotto mesi
dalla data di inizio.
2. Gli interessati,
prima della scadenza del termine di inizio dei lavori potranno richiedere una
proroga massima di tre mesi mediante l'esibizione di documenti comprovanti
l'impossibilità dell'inizio dei lavori stessi per ragioni tecniche o cause di
forza maggiore.
3. Per motivi
analoghi di cui al precedente comma potranno essere concesse proroghe per
l'ultimazione dei lavori per il periodo massimo di altri diciotto mesi.
4. Ulteriori proroghe
- di carattere del tutto eccezionale - sia per l'inizio che per l'ultimazione
dei lavori, potranno essere concesse sentito il parere della commissione di cui
all'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.
5. Le proroghe
debbono essere richieste prima della scadenza del termine utile che decorre
dalla data di notifica all'interessato del provvedimento autorizzativo.
18. Norme in materia
di sicurezza e barriere architettoniche. - 1. Nell'applicazione della presente
normativa dovranno essere tenute presenti le disposizioni contenute:
a) nella circolare n.
16 del 15 febbraio 1951 del Ministero dell'interno - Direzione generale servizi
antincendi, recante «Norme di sicurezza, per la costruzione, l'esercizio e la
vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di spettacoli in genere e
successive modificazioni ed integrazioni»;
b) negli articoli 27
e 26 rispettivamente della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente
"Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 , e nuove
norme in favore dei mutilati ed invalidi civili" e relativo regolamento di
attuazione del citato art. 27 della legge n. 118/71 a favore dei mutilati ed
invalidi civili, in materia di barriere architettoniche, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 1978, n. 384;
c) nella vigente normativa
antisismica.
19. 1. Il decreto
ministeriale 28 luglio 1988, relativo alla determinazione dei criteri per il
biennio 1988-89, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 in data 22 agosto
1988, prorogato con decreto ministeriale 3 settembre 1990, è abrogato.
20. Entrata in vigore. - 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.