Decreto Ministeriale - Ministero dei Trasporti - 2 ottobre
1987.
"Caratteristiche funzionali e di approvazione dei tipi
unificati di «autobus e minibus destinati al trasporto di persone a ridotta
capacità motoria anche non deambulanti» ed «autobus, minibus ed autobus snodati
con posti appositamente attrezzati per persone a ridotta capacità
motoria»".
(Pubblicato nella G.U. 3 novembre 1987, n. 257.)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visti gli articoli 11
e 12 della legge 14 aprile 1981, n. 151, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
113 del 24 aprile 1981, cui fa riferimento l'art. 34 della legge finanziaria
1986;
Visti i decreti
ministeriali 12 10AU del 1° febbraio 1982, 877 10AU del 18 luglio 1986 e
83210AU del 3 settembre 1986;
Ritenuto che occorre
mettere in grado le regioni di programmare l'erogazione di contributi previsti
dalla legge sopra richiamata anche per l'acquisto di autobus, minibus ed
autobus snodati idonei al trasporto pubblico di persone a ridotta capacità
motoria anche non deambulanti;
Considerata la
necessità di dare applicazione alla citata legge per quanto concerne il fondo
per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali e di agevolare,
nel rispetto delle esigenze della produzione, la predisposizione dei piani di
approvvigionamento degli autobus, dei minibus e degli autobus snodati idonei al
trasporto pubblico di persone a ridotta capacità motoria anche non deambulanti;
Sentite le
associazioni delle aziende costruttrici dei veicoli e di esercizio delle linee;
Decreta:
1. Gli autobus, i
minibus e gli autobus snodati per servizio di linea - interurbano, urbano,
suburbano e interurbano regionale destinato esclusivamente a servizi con
percorsi limitati e frequenti fermate - idonei al trasporto di persone a
ridotta capacità motoria, anche non deambulanti, debbono oltreché rispondere
alle norme in vigore per essere ammessi alla circolazione stradale, uniformarsi
alle caratteristiche funzionali precisate negli allegati A e B del presente
decreto, concernenti rispettivamente gli autobus corti e cortissimi ed i
minibus destinati al trasporto di persone a ridotta capacità motoria anche non
deambulanti, e gli autobus, i minibus e gli autobus snodati destinati ai
normali servizi di linea con posti appositamente attrezzati per persone a ridotta
capacità motoria.
2. Le tabelle di
unificazione a carattere definitivo richiamate negli allegati tecnici al
presente decreto, nuove o che comportino innovazioni rispetto a quelle
approvate in applicazione di precedenti norme sui veicoli agevolati, debbono
essere approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entro il 31 dicembre
1987, sentite le aziende di costruzione dei veicoli e di esercizio delle linee.
3. Sono considerati di
tipo unificato per il trasporto - interurbano, suburbano, urbano ed interurbano
regionale destinato esclusivamente a servizi con percorsi limitati e frequenti
fermate - di persone a ridotta capacità motoria anche non deambulanti tutti i
tipi omologati, anche in sede locale, dei veicoli di cui all'art. 1 che
rispondano alle caratteristiche indicate o cui si fa riferimento nell'allegato
A del presente decreto.
4. Sono considerati
di tipo unificato per il servizio di linea - interurbano, suburbano, urbano ed
interurbano regionale destinato esclusivamente a servizi con percorsi limitati
e frequenti fermate - con posti appositamente attrezzati per il trasporto di
persone a ridotta capacità motoria tutti i tipi omologati, anche in sede
locale, di autobus, minibus ed autobus snodati che rispondano alle
caratteristiche indicate o cui si fa riferimento nell'allegato B del presente
decreto.
5. L'accertamento
della corrispondenza dei singoli tipi alle caratteristiche funzionali ha luogo
in sede di omologazione; l'esito positivo deve risultare da apposita
annotazione riportata sul certificato di omologazione anche locale.
Per i veicoli già
omologati, anche se in sede locale, l'accertamento di cui sopra avviene a
richiesta degli interessati; l'esito positivo deve risultare da apposita
dichiarazione. Per i veicoli già omologati ed in possesso della certificazione
di rispondenza alle norme di finanziabilità con contributo statale,
l'accertamento della rispondenza alle norme del presente decreto va limitato
alle disposizioni aggiuntive contenute nell'allegato A o B dello stesso.
Allegato A
Sono definiti
«Autobus e minibus destinati al trasporto di persone a ridotta capacità motoria
anche non deambulanti» i veicoli a tal fine predisposti che rispondano ai
requisiti di cui ai decreti ministeriali 1° febbraio 1982, 18 luglio 1986 e 3
settembre 1986, afferenti rispettivamente gli autobus in servizio di linea -
interurbano, urbano, suburbano e interurbano regionale destinato esclusivamente
a servizi con percorsi limitati e frequenti fermate - modificati ed integrati
come segue:
a) i veicoli possono
essere unicamente del tipo corto o cortissimo e debbono avere:
- almeno due posti
(nel caso di veicoli cortissimi) e almeno tre posti (nel caso di veicoli corti)
destinati a persone in carrozzella ed un pari numero di posti destinati a
persone con ridotta capacità motoria;
- un numero di posti
per accompagnatori almeno pari alla somma di quelli di cui al precedente comma;
- una porta doppia di
servizio, posta sulla fiancata destra, munita di pedana elevatrice
telecomandata dal conducente, atta a consentire la salita e la discesa delle
persone in carrozzella; la predetta pedana non dovrà interessare il corridoio
del veicolo e, in posizione di riposo, potrà trasformarsi in gradino; è ammessa,
a porta aperta, una sporgenza delle ante oltre il piano verticale tangente alla
carrozzeria non superiore a mm. 350;
- una porta di
emergenza posteriore di larghezza utile non inferiore a 800 mm, munita di
scivolo o altri dispositivi, entrambi ad estrazione manuale, che assicurino
l'uscita delle carrozzelle;
- comandi di tipo
elettrico sia per l'apertura e chiusura della porta di servizio, sia per il
funzionamento della pedana elevatrice comunque azionata, disposti nel posto di
guida, a portata della mano destra del conducente; oltre al prescritto comando
di emergenza è ammesso un ripetitore per il solo azionamento della pedana, nei
pressi della porta di servizio, azionabile solo a porta aperta;
- altezza minima
interna sul piano longitudinale mediano del veicolo (fra il piano di calpestio
e la superficie interna del tetto e di elementi aggettanti, esclusi i
mancorrenti) di 1900 mm;
- in corrispondenza
della porta di servizio, altezza massima da terra del gradino, a veicolo
scarico, non superiore a 300 mm; tale altezza va rispettata comunque sia
realizzato l'azionamento della pedana;
- il corridoio
utilizzato per la movimentazione dei passeggeri privo di gradini;
- i sedili, destinati
a persone a ridotta capacità motoria non in carrozzella, imbottiti, con
rivestimento in tessuto, muniti di braccioli e poggiatesta e dotati di cinture
di sicurezza;
- i posti carrozzella
ubicati in prossimità della porta di servizio; ogni posto carrozzella deve
essere delimitato da appositi mancorrenti, dotato di bloccaggi di ancoramento
delle carrozzelle al veicolo e di cinture di sicurezza a doppia bretella ed
avere dimensioni in pianta non inferiori a mm 700 x mm 1100;
- appositi cartelli
di individuazione esterni ed interni le cui caratteristiche saranno indicate in
tabelle di unificazione a carattere definitivo;
b) inoltre i veicoli
in questione possono avere:
- in corrispondenza
dei posti riservati alle carrozzelle, strapuntini retrattili da utilizzare
quando detti posti non siano occupati;
- i sedili destinati
agli accompagnatori di tipo imbottito;
c) infine in detti
veicoli non sono ammessi posti in piedi.
Allegato B
Sono definiti
«Autobus, minibus ed autobus snodati con posti appositamente attrezzati per
persone a ridotta capacità motoria», quelli che, oltre a rispondere ai
requisiti di cui ai decreti ministeriali 1° febbraio 1982, 18 luglio 1986 e 3
settembre 1986, afferenti rispettivamente gli autobus in servizio di linea -
interurbano, suburbano, urbano e interurbano regionale destinato esclusivamente
a servizi con percorsi limitati e frequenti fermate - soddisfino a quanto
sottospecificato:
- i posti destinati
alle persone a ridotta capacità motoria, debbono essere disposti solo fronte
marcia, muniti di braccioli amovibili lato corridoio; e distribuiti su entrambi
i lati anche se in misura diversa;
- l'accesso agli
stessi deve aver luogo dalla porta anteriore in corrispondenza della quale,
oltre agli appigli previsti dalle precedenti norme, l'eventuale montante
centrale, che individui la porta doppia, sarà sostituito da due montanti
laterali;
- devono essere applicati appositi cartelli di individuazione esterni ed interni le cui caratteristiche saranno indicate in tabelle di unificazione a carattere definitivo.