Decreto Ministeriale - Ministero del Tesoro e Ministero per
gli Affari Sociali - 21 novembre 1991.
"Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il
volontariato presso le regioni."
(Pubblicato nella G.U. 13 dicembre 1991, n. 292.)
IL MINISTRO DEL TESORO
di concerto con
IL MINISTRO PER GLI AFFARI
SOCIALI
Visto l'art. 15,
comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, il quale prevede che saranno
stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per
gli affari sociali, le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2
del medesimo articolo, concernenti la costituzione di «fondi speciali» presso
le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, «centri di
servizio» a disposizione delle organizzazioni di volontariato, da queste
gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività;
Vista la legge 30
luglio 1990, n. 218;
Visto il decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare il titolo III;
Considerata
l'esigenza che presso ogni regione venga costituito un unico «fondo speciale»,
così da assicurare una gestione unitaria delle somme disponibili;
Considerata
l'opportunità che gli istituendi "centri di servizio" possano essere
anche più d'uno in ogni regione, in relazione alle diversificate esigenze da
soddisfare ma che, allo stesso tempo, il loro numero non sia superiore a tre
per accrescere l'efficacia dei relativi interventi;
Decreta:
1. Destinazione delle
somme. - 1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n.
356 del 1990, e le casse di risparmio ripartiscono annualmente le somme di cui
all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, destinandone:
a) il 50% al fondo
speciale previsto dal successivo art. 2, comma 1, costituito presso la regione
ove i predetti enti e casse hanno sede legale;
b) il restante 50% ad
uno o più altri fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti e casse.
2. La ripartizione
percentuale delle somme di cui al comma precedente è effettuata dagli enti in
sede di approvazione del bilancio consuntivo di cui all'art. 14 del decreto
legislativo n. 356 del 1990 e, dalle casse di risparmio, all'atto
dell'approvazione del bilancio di esercizio. Entro un mese dall'approvazione di
tali bilanci gli enti e le casse segnalano al comitato di gestione di cui al
successivo art. 2, comma 2, l'ammontare delle somme assegnate alle singole
regioni. Per gli enti il termine di un mese decorre dalla data di approvazione
del bilancio da parte del Ministero del tesoro. Le somme sono accreditate al
fondo di cui al medesimo art. 2, comma 1 (1).
3. Copia della
segnalazione di cui al comma precedente è trasmessa al presidente
dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge
n. 266 del 1991 e all'Associazione fra le casse di risparmio italiane.
(1)Si ricorda che il comma è stato così modificato dall'art.
1, del Decreto Ministeriale 2 dicembre 1994 (G.U. 17 dicembre 1994, n. 294).
2. Fondo speciale
presso ogni regione. - 1. Presso ogni regione è istituito un fondo speciale,
denominato «fondo di cui alla legge n. 266 del 1991», nel quale sono
contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui all'art.
1, comma 1, del presente decreto. Tali somme costituiscono patrimonio separato
avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse. Esse
sono disponibili esclusivamente per i centri di servizio di cui all'art. 3 che
le utilizzano per le finalità di cui all'art. 4.
2. Ogni fondo
speciale è amministrato da un comitato di gestione composto:
dal presidente della
giunta regionale, ovvero da un suo delegato;
da quattro
rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte nei registri
regionali - maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati dal
presidente del consiglio regionale;
da un membro nominato
dal Ministro per gli affari sociali;
da sette membri
nominati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente
decreto secondo le modalità di cui al successivo comma 5;
da un membro nominato
dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane secondo le modalità di cui
al successivo comma 6.
I membri restano in
carica per un biennio. Le cariche sono gratuite; ai membri compete il rimborso
delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.
3. Nel corso della
prima riunione, ciascun comitato di gestione, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, fissa le norme disciplinanti le modalità di funzionamento ed elegge
nel suo seno il presidente.
4. Il comitato di
gestione:
a) riceve le istanze
per la istituzione dei centri di servizio di cui al successivo art. 3 e,
d'intesa con l'ente locale interessato, istituisce i centri di servizio secondo
le procedure di cui al medesimo articolo;
b) istituisce
l'elenco regionale dei centri di servizio denominato "Elenco regionale dei
centri di servizio di cui al D.M. ........................ n.
.................." e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene
descritta l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli
regolamenti che li disciplinano;
c) nomina un membro
degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei centri di
servizio di cui al successivo art. 3;
d) ripartisce
annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la regione, le somme
scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo;
e) riceve i
rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la regolarità nonché la
conformità ai rispettivi regolamenti.
5. Agli enti e alle
casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto spetta nominare un
proprio componente per ogni settimo del totale delle somme destinate al fondo
speciale presso la regione. Nel caso residuino frazioni inferiori al settimo
componente è designato dall'ente o dalla cassa cui corrisponde la frazione più
alta. Il calcolo viene effettuato dall'Associazione fra le casse di risparmio
italiane con riferimento alla data del 30 giugno e tiene conto degli importi
che siano destinati al fondo da ciascun ente o cassa nei due esercizi
precedenti. La medesima Associazione provvede a comunicare ad ogni ente o cassa
il numero di membri che a ciascuno di essi compete come risultato del calcolo
di cui al presente comma (2).
6. L'Associazione fra
le casse di risparmio italiane nomina un componente del comitato di gestione
individuandolo in un rappresentante di uno tra gli enti o casse che abbiano
contribuito al fondo speciale. Nell'effettuare tale scelta l'Associazione
privilegia, anche con criteri di rotazione, gli enti e le casse che, pur avendo
contribuito, non abbiano titolo a nominare un proprio membro ai sensi del comma
precedente.
(2) Si ricorda che il comma è stato così modificato
dall'art. 1, del Decreto Ministeriale 2 dicembre 1994 (G.U. 17 dicembre 1994,
n. 294).
3. Centri di
servizio. - 1. Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato di cui
all'art. 3 della legge n. 266 del 1991, in numero di almeno cinque, nonché gli
enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto e le
federazioni di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, della legge stessa,
possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di un centro di
servizio di cui all'art. 15 della legge citata.
2. L'istanza è
avanzata al comitato di gestione per il tramite dell'ente locale ove il centro
di servizio deve essere istituito; l'ente locale, entro trenta giorni dalla
ricezione dell'istanza, trasmette la stessa, corredata del proprio motivato
parere, al comitato di gestione.
3. Il comitato di
gestione iscrive il centro di servizio nell'elenco di cui all'art. 2, comma 4,
lettera b), del presente decreto, previo accertamento che il centro stesso:
a) sia
un'organizzazione di volontariato iscritta al registro di cui all'art. 6 della
legge, ovvero;
b) sia una fondazione
riconosciuta ovvero altro soggetto autonomo di imputazione di rapporti
giuridici, il cui statuto preveda lo svolgimento di attività a favore delle
organizzazioni di volontariato.
4. Il funzionamento
dei centri di servizio è disciplinato da apposito regolamento approvato dagli
organi competenti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma
precedente. Tali regolamenti si ispirano ai principi di cui all'art. 3, comma
3, della legge n. 266 del 1991.
5. I centri di
servizio di cui alla lettera a) del comma 3 sono cancellati dall'elenco
previsto dall'art. 2, comma 4, lettera b), nel caso in cui siano stati
definitivamente cancellati dai registri istituiti ai sensi dell'art. 6 della
legge n. 266 del 1991. I centri di servizio di cui alla lettera b) del comma 3
sono cancellati dal medesimo elenco qualora venga accertato, con la procedura
di cui all'art. 6, commi 4 e 5, della legge n. 266 del 1991, il venir meno
dell'effettivo svolgimento dell'attività a favore delle organizzazioni di
volontariato.
4. Compiti dei centri
di servizio. - 1. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e
qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie
prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di
volontariato. In particolare, fra l'altro:
a) approntano
strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la
promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle
esistenti;
b) offrono consulenza
e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la
realizzazione di specifiche attività;
c) assumono
iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad
organizzazioni di volontariato;
d) offrono
informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato
locale e nazionale.
5. Funzionamento dei
centri di servizio. - 1. Gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1,
depositano presso enti creditizi da loro scelti, iscritti all'albo di cui
all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, a favore di ciascun
centro di servizio, gli importi di rispettiva pertinenza comunicati annualmente
dal comitato di gestione. Il deposito viene effettuato entro un mese dalla
ricezione di tale comunicazione. I centri di servizio prelevano le somme
necessarie al proprio funzionamento.
2. I centri di
servizio redigono rendiconti preventivi e consuntivi. Tali rendiconti sono
trasmessi, a mezzo raccomandata, al comitato di gestione competente per
territorio.
I proventi rivenienti
invece da diversa fonte sono autonomamente amministrati.
6. Disposizioni per
le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano. -
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano
disciplinano con proprio provvedimento, tenendo conto delle rispettive realtà
locali, quanto previsto nei precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, nel rispetto dei
principi contenuti nella legge n. 266 del 1991 e dei criteri risultanti dalle
norme del presente decreto.
7. Disposizioni
transitorie. - 1. Per le casse, il primo esercizio a partire dal quale il
presente decreto trova applicazione, per la parte concernente la destinazione
delle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266 del 1991, è quello chiuso
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo; per gli
enti, il primo esercizio è quello aperto successivamente alla data di entrata
in vigore del decreto.
2. La prima
segnalazione di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, è effettuata,
fino a quando non verranno istituiti i comitati di gestione, all'Associazione
fra le casse di risparmio italiane nonché al presidente dell'Osservatorio
nazionale del volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991. In
sede di prima costituzione dei comitati di gestione, la prima segnalazione è
effettuata agli stessi dal presidente dell'Osservatorio nazionale per il
volontariato di cui all'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (3).
3. Il primo riparto
di cui al precedente art. 2, comma 5, è effettuato con riferimento alle somme
destinate al fondo speciale dagli enti o casse di cui all'art. 1, comma 1,
sulla base dei dati dei bilanci consuntivi 1991-92 e 1992-93 (4).
(3) Si ricorda che la frase è stata aggiunta dall'art. 1 del
Decreto Ministeriale 2 dicembre 1994 (G.U. 17 dicembre 1994, n. 294).
(4) Si ricorda che il comma è stato così modificato dall'art. 1, D.M. 2 dicembre 1994 (G.U. 17 dicembre 1994, n. 294).