Decreto Ministeriale - Ministero delle Finanze - 25
maggio 1995
"Criteri per
l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle
organizzazioni di volontariato"
(Pubblicato nella Gazz.
Uff. 10 giugno 1995, n. 134)
IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA
E LA SOLIDARIETA' SOCIALE
Visto l'art. 8, comma 4, primo periodo, della legge
11 agosto 1991, n. 266, secondo il quale «i proventi derivanti da attività
commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale
sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini
istituzionali dell'organizzazione di volontariato»;
Visto l'art. 8, comma 4, secondo periodo, della
medesima legge n. 266 del 1991, nel testo sostituito dal decreto-legge 29
aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994,
n. 413, il quale stabilisce che i criteri relativi al concetto di marginalità
sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il
Ministro per gli affari sociali;
Vista la delega di funzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la famiglia e la
solidarietà sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
26 gennaio 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 22
del 27 gennaio 1995);
Considerato che occorre provvedere al riguardo;
Decreta:
1.
1. Agli effetti dell'art. 8, comma 4, della legge 11
agosto 1991, n. 266, si considerano attività commerciali e produttive marginali
le seguenti attività:
a) attività di vendita occasionali o iniziative
occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in
concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini
istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a
titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente
dall'organizzazione senza alcun intermediario;
c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai
volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente
dall'organizzazione senza alcun intermediario;
d) attività di somministrazione di alimenti e bevande
in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere
occasionale;
e) attività di prestazione di servizi rese in
conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito
applicativo dell'art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di
diretta imputazione.
2. Le attività devono essere svolte:
a) in funzione della realizzazione del fine
istituzionale dell'organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui
all'art. 6 della legge n. 266 del 1991;
b) senza l'impiego di mezzi organizzati
professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di
pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo
gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione
dell'impresa.
3. Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività
commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni.