Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 28 dicembre
1992.
"Approvazione del nomenclatore-tariffario delle protesi
dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni
fisiche, psichiche e sensoriali, dipendenti da qualunque causa, revisionato ai
sensi dell'art. 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104."
(Pubblicato nella G.U. 14 gennaio 1993, n. 10, S.O.)
Nota Bene:
sullo stesso argomento si veda anche il Decreto Ministeriale 29 luglio 1994
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 26,
ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 34 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visti il decreto
ministeriale 30 luglio 1991 e il decreto ministeriale 18 dicembre 1991,
pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario n. 54 alla Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991 e n. 302 del 27 dicembre 1991;
Sentito il Consiglio
sanitario nazionale nella seduta del 19 novembre 1992;
Decreta:
1. 1. E' approvato il
nomenclatore-tariffario delle protesi e degli ausili tecnici, diretto al
recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche,
psichiche e sensoriali, dipendenti da qualunque causa.
2. Il
nomenclatore-tariffario si riferisce ai presidi indicati negli allegati A, B e
C, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. 1. I presidi di
cui all'allegato A al presente decreto sono erogati con spesa a totale carico
del Fondo sanitario nazionale.
2. I presidi di cui
all'allegato B al presente decreto sono erogati con spesa a carico del Fondo
sanitario nazionale in misura non superiore all'importo per quantitativi
predeterminati indicato sull'impegnativa.
3. I presidi di cui
all'allegato C al presente decreto vengono acquistati direttamente dalle unità
sanitarie locali ed assegnati in uso con le procedure di cui al successivo art.
5, a cura dei servizi o presidi ospedalieri.
4. Qualora l'invalido
indirizzi la propria scelta su presidi non contemplati negli elenchi di cui ai
paragrafi 1 e 2, ma agli stessi riconducibili per categoria di codice, il
Servizio sanitario nazionale, nel rispetto della procedura prevista dal
presente decreto e dopo averne accertata la riconducibilità, autorizza la
fornitura per un importo pari al corrispondente presidio tariffario
nell'allegato A o B. L'eventuale differenza di prezzo è a carico dell'invalido.
3. Le tariffe delle
forniture autorizzate dal 1° gennaio 1992 fino all'entrata in vigore del
presente decreto sono aumentate:
del 7% per tutti i
prodotti contraddistinti dai seguenti codici di famiglie di appartenenza: 11,
12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 26;
del 4% per tutti i
prodotti contraddistinti dai seguenti codici di famiglie di appartenenza: 13,
24, 25, 27, 28, 29 e 30;
del 3% per tutti i
prodotti contraddistinti dai seguenti codici di famiglie di appartenenza:
101.01, 101.11, 201.01, 301 e 401.
Nessun aumento
percentuale è previsto per le tariffe dei prodotti contraddistinti dai seguenti
codici di famiglie di appartenenza: 101.14, 101.21, 201.11 e 501.
4. 1. I presidi
connessi all'invalidità di cui all'art. 1 vengono erogati esclusivamente agli
invalidi civili, del lavoro, di guerra, per servizio, ai privi della vista, ai
sordomuti indicati rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile
1968, n. 482, nonché ai minori di anni 18 che necessitano di intervento di
prevenzione, cura e riabilitazione di una invalidità permanente.
2. Agli istanti in
attesa di riconoscimento cui, in seguito all'accertamento sanitario effettuato
dalla commissione medica dell'unità sanitaria locale sia stata riscontrata una
menomazione che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore ad
un terzo risultante dai verbali di cui all'art. 1, punto 7, della legge 15
ottobre 1990, n. 295, spetta l'erogazione dei presidi connessi alla menomazione
stessa.
3. Agli istanti in
attesa di accertamento, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1
della legge 11 febbraio 1980, n. 18, spetta l'erogazione dei presidi correlati
all'invalidità.
4. Agli istanti
entero-urostomizzati in attesa di accertamento spetta l'erogazione degli ausili
tecnici correlati alla menomazione in esito all'intervento chirurgico, previa
presentazione della certificazione medica.
5. L'erogazione delle
protesi di arto spetta altresì agli istanti in attesa di accertamento nei casi
in cui l'applicazione delle stesse condizioni la valutazione di un diverso
grado di invalidità.
6. Agli invalidi del
lavoro i presidi dovuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, sono erogati dall'INAIL con spesa a proprio carico,
secondo le indicazioni e con le modalità stabilite dall'Istituto stesso.
7. Sono fatti salvi i
benefici già previsti dalle norme in vigore in favore degli invalidi di guerra
e categorie assimilate.
5. Modalità di
erogazione. - 1. La prescrizione dei presidi di cui agli elenchi A, B e C,
redatta dal medico specialista dell'unità sanitaria locale o di un presidio
sanitario pubblico, è parte integrante di un programma di prevenzione, cura e
riabilitazione delle lesioni o loro esiti che singolarmente per concorso o
coesistenza determinano l'invalidità. A tal fine la prima prescrizione deve
comprendere:
a) una diagnosi
circostanziata che scaturisca da una completa valutazione clinica e
strumentale;
b) l'indicazione del
presidio con il codice di riferimento di cui al nomenclatore-tariffario;
c) un programma
terapeutico comprendente: tempi di impiego del presidio, parziale e totale -
modalità di controllo - variazioni prevedibili nel tempo - possibili
controindicazioni e limiti d'impiego - significato terapeutico e riabilitativo.
2. Ogni prescrizione
deve essere integrata da una valida informazione al paziente, od ai suoi
assistenti, riguardo le caratteristiche funzionali o terapeutiche del presidio
concesso. Le aziende abilitate alla fornitura dei presidi su misura che
necessitano di essere personalizzati in tutto o in parte prima di essere
applicati al paziente, sono tenute a redigere una dettagliata scheda-progetto
di costruzione con sviluppo a codice, da rimettere per il benestare, insieme alla
prescrizione, alla U.S.L. di residenza dell'invalido.
3. L'unità sanitaria
locale nel cui territorio risiede l'invalido autorizza la fornitura del
presidio sulla base della prescrizione redatta in conformità al punto 1 del
medico specialista dell'unità sanitaria locale stessa o di un presidio
sanitario pubblico. L'autorizzazione deve riportare i numeri di codice, di cui
agli allegati A e B, indicati nella prescrizione e nell'eventuale
scheda-progetto di costruzione di cui al punto 2.
4. L'unità sanitaria
locale deve intestare una scheda ed un fascicolo per ogni assistito per
annotare e conservare copia delle autorizzazioni rilasciate. Tali atti vanno
conservati e messi a disposizione in occasione di verifiche o controlli.
5. Qualora l'invalido
sia ricoverato in una struttura sanitaria pubblica o convenzionata ai sensi
degli articoli 39, 41, 42 e 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ubicata
fuori dal territorio dell'unità sanitaria locale di residenza dell'invalido
stesso ed esistano gravi motivi di necessità ed urgenza che giustifichino la
più sollecita fornitura del presidio, la prescrizione e l'autorizzazione alla
fornitura verrà rilasciata dall'unità sanitaria locale nel cui territorio è
ubicata la struttura sanitaria in cui è ricoverato l'invalido. In tal caso
quest'ultima dovrà inviare tempestivamente comunicazione all'unità sanitaria
locale di residenza del ricoverato.
6. L'invalido o chi
ne esercita la tutela dovrà, al momento della consegna del presidio, rilasciare
all'azienda fornitrice una dichiarazione di ricevuta. Nel caso in cui il
presidio non venga consegnato all'invalido, ma spedito per corriere, per posta
o per altro mezzo, l'azienda fornitrice dovrà certificare l'avvenuta spedizione
allegando copia del bollettino di spedizione o della lettera di vettura.
7. Le unità sanitarie
locali stabiliranno opportune intese con i fornitori di presidi di cui
all'allegato C di modo che ne sia garantita la funzionalità per il periodo di
concessione dell'apparecchio all'invalido.
6. Collaudo. - 1. Entro
dieci giorni dall'avvenuta consegna dei presidi di cui all'allegato A e/o B,
l'invalido deve presentarsi presso l'unità sanitaria locale d'appartenenza per
la verifica. Il collaudo accerta la congruenza clinica e la rispondenza del
presidio ai termini dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 2, comma
3, ovvero ai sensi dell'art. 5, comma 3. Per gli invalidi ricoverati in
strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, il collaudo viene effettuato
dall'unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicata la struttura.
2. Per i non
deambulanti il collaudo potrà essere effettuato presso la struttura di ricovero
o a domicilio dell'invalido. Qualora il presidio non fosse rispondente
all'ordine, la ditta fornitrice sarà invitata ad effettuare le opportune
variazioni. Se entro venti giorni dalla consegna del presidio, l'azienda
fornitrice non avrà ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'unità sanitaria
locale, il collaudo si intenderà effettuato. Al fine della decorrenza dei
termini predetti l'azienda fornitrice è tenuta a comunicare all'unità sanitaria
locale la data di consegna o di spedizione per ogni presidio entro il termine
di tre giorni lavorativi.
7. Forniture di
riserva. - In favore dei soggetti con gravi difficoltà di deambulazione o amputati
bilaterali di arto superiore, è concesso un presidio di riserva dopo almeno sei
mesi di adattamento all'uso della prima fornitura.
8. Forniture
successive alla prima. - 1. Il rinnovo del presidio può essere disposto quando
sussistano le seguenti condizioni:
che il presidio sia
ancora necessario;
che sia trascorso il
tempo minimo dalla precedente fornitura come appresso indicato;
che il presidio
precedentemente fornito non sia più idoneo o convenientemente riparabile.
2. I tempi minimi che
dovranno trascorrere tra il rilascio di una nuova autorizzazione e la data
della precedente autorizzazione alla fornitura sono così fissati per i soggetti
maggiorenni:
A) Presidi
ortopedici:
|
calzature, rialzi plantari |
18 mesi |
|
tutori per arto
inferiore |
2 anni |
|
apparecchi tutori
per alterazioni vertebrali (minerve, busti ortopedici, ecc.) |
3 anni |
|
presidi addominali |
2 anni |
|
protesi estetica
tradizionale di arto superiore |
5 anni |
|
protesi estetica
modulare di arto superiore |
7 anni |
|
protesi funzionale
ad energia corporea di arto superiore |
8 anni |
|
protesi
mioelettrica o elettronica per arto superiore |
8 anni |
|
protesi
tradizionale di coscia |
4 anni |
|
protesi modulare di
coscia o disarticolazione di ginocchio od anca |
5 anni |
|
protesi
tradizionale di gamba |
3 anni |
|
protesi modulare di
gamba |
4 anni |
|
protesi
tradizionale di piede |
2 anni |
|
carrozzella con
motore a scoppio |
7 anni |
|
carrozzella a
trazione elettrica |
6 anni |
|
carrozzella
ortopedica chiudibile |
7 anni |
|
deambulatori,
stampelle, tripodi e quadripodi, sollevatori, seggiolini, passeggini,
carrozzelle rigide,biciclette |
8 anni |
Ausili tecnici ortopedici:
|
letto ortopedico |
8 anni |
|
materasso
antidecubito |
5 anni |
|
cuscino
antidecubito |
3 anni |
|
B) Protesi acustiche |
7 anni |
|
C) Ausili tecnici attinenti la
funzione acustica: sistemi speciali per la riabilitazione acustica e
,ortofonica |
8 anni |
|
D) Protesi per laringectomizzati |
2 anni |
|
E) Apparecchi fonetici e ausili
tecnici attinenti la funzione vocale |
7 anni |
F) Protesi oculari:
|
in vetro |
2 anni |
|
in resina |
3 anni |
G) Presidi ed ausili
tecnici per non vedenti e ipovedenti.
Ausili percettivi:
|
bastone bianco rigido o pieghevole |
3 anni |
|
orologio da tasca o
da polso, sveglia. |
6 anni |
|
termometro |
4 anni |
|
tavoletta con
punteruolo per scrittura Braille |
5 anni |
|
macchina da
scrivere dattilo-Braille |
6 anni |
|
apparecchio per la
matematica cubaritmo |
6 anni |
|
apparecchio per la
comunicazione sordo-ciechi tast-alfabet. |
10 anni |
|
Presidi ottici
correttivi. |
4 anni |
|
Sussidi ottici
correttivi |
6 anni |
|
Ausili tecnici
attinenti la funzione visiva |
7 anni |
|
H) Protesi fisiognomiche |
4 anni |
|
I) Ausili tecnici attinenti la
funzione respiratoria |
7 anni |
|
L) Ausili tecnici per il recupero
della funzione alimentare |
7 anni |
I tempi minimi
suindicati sono da intendersi tra forniture successive di presidi definitivi.
Non si applicano invece tra la fornitura di protesi di arto provvisoria e la
prima fornitura di protesi definitiva. I termini sopra indicati possono essere
abbreviati in casi di particolari necessità terapeutiche, riabilitative o di
modifica dello stato psico-fisico dell'invalido, sulla base di una dettagliata
relazione sottoscritta da medico specialista della USL, nonché di particolare
usura del presidio.
3. Una ulteriore
fornitura dello stesso presidio viene concessa per una sola volta anche prima
della scadenza dei tempi minimi, in caso di smarrimento o di rottura
accidentale del presidio sulla base di una formale dichiarazione, sottoscritta
dall'invalido o da chi ne esercita la tutela, e comunque, in caso di rottura,
previo accertamento dell'evidenza del danno, dell'impossibilità tecnica della
riparazione, della non convenienza economica della riparazione o della non perfetta
funzionalità del presidio riparato.
4. Per quanto
riguarda i minori di anni 18 non vengono fissati limiti di tempo tra una
fornitura e la successiva, in quanto l'età evolutiva rende necessaria la
sostituzione o la modificazione del presidio con cadenze temporali variabili da
soggetto a soggetto, previ i controlli clinici previsti.
9. Il presente
provvedimento sostituisce il decreto 2 marzo 1984, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 21 marzo 1984.
10. Il presente
decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Nomenclatore - tariffario delle
protesi
Allegato A
ELENCO DELLE PROTESI
(omissis)
Allegato B
ELENCO DEGLI AUSILI TECNICI
(omissis)
Allegato C
PRESIDI ACQUISTATI DIRETTAMENTE DALLE UU.SS.LL. ED ASSEGNATI
IN
USO AGLI INVALIDI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALL'ART. 3
DEL PRESENTE DECRETO
(omissis)