Decreto Ministeriale - Ministero della Sanitā 21
maggio 2001, n. 296
"Regolamento di aggiornamento del decreto
ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, recante norme di individuazione delle
malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a)
del decreto legislativo 29 aprile 1998 n.124."
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2001,
n. 166)
IL MINISTRO DELLA SANITĀ
VISTO il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124,
concernente "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59,
comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", con particolare riguardo
all'articolo 5, ove č previsto che il Ministro della sanitā, con distinti
regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, individui, rispettivamente, le condizioni di malattia
croniche o invalidanti e le malattie rare che danno diritto all'esenzione dalla
partecipazione alla spesa per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate
dai medesimi regolamenti;
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329,
"Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e
invalidanti ai sensi dell' articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
29 aprile 1998 n. 124", pubblicato nel Supplemento ordinario n. 174/L alla
Gazzetta ufficiale n. 226, del 25 settembre 1999, ed in particolare l'articolo
6, laddove si dispone che l'aggiornamento sia effettuato secondo le previsioni
dell'articolo 59, comma 50, lettera f), della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
RITENUTA l'opportunitā di aggiornare il decreto
ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, e le elencazioni ivi allegate, tenendo
conto anche delle segnalazioni pervenute dagli operatori del settore e dai
diversi soggetti interessati;
VISTO il parere espresso dal Consiglio superiore di
sanitā, nella seduta del 12 luglio 2000;
ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, reso nella seduta del 1° febbraio 2001;
VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile
2001;
VISTA la nota di comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 100.1/2112-G/2643, dell'11 maggio 2001, a norma
dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
ADOTTA
il seguente regolamento
Art. 1
1. L'allegato 1 del decreto ministeriale 28
maggio 1999, n. 329, "Regolamento recante norme di individuazione
delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
lettera a), del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124", č modificato conformemente
all'allegato 1, che forma parte integrante del presente regolamento.
2. Gli assistiti giā in possesso di attestato di esenzione rilasciato ai sensi
del decreto ministeriale
28 maggio 1999, n. 329, hanno diritto a fruire delle nuove prestazioni in
esenzione, per le condizioni e malattie individuate nell'allegato 1 al presente
regolamento, a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo
regolamento. In relazione alle condizioni di esenzione modificate dal presente
decreto, le regioni stabiliscono i tempi per l'adeguamento dei relativi
attestati di esenzione e le aziende unitā sanitarie locali provvedono al
conseguente aggiornamento delle attestazioni giā rilasciate.
3. Le stesse aziende unitā sanitarie locali assicurano la comunicazione ai
medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta dei contenuti del
presente regolamento e delle specifiche modalitā di applicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarā inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
(Allegato omesso. Si consulti l'elenco aggiornato
delle malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla
partecipazione al costo previsto dal Decreto Ministeriale 28
maggio 1999 n. 329, come modificato dal Decreto Ministeriale 21 maggio
2001, n. 296 e dal Decreto
Ministeriale 18 maggio 2001, n. 279 - formato xls)