Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 3 novembre
1989
"Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali
in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero"
(Pubblicato nella G.U. 22 novembre 1989, n. 273.)
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista la legge 23 dicembre 1978,
n. 833 ed in particolare l'art. 6, primo comma, lettera a), che riserva
allo Stato le funzioni amministrative concernenti l'assistenza sanitaria ai
cittadini italiani all'estero;
Vista la legge 23
ottobre 1985, n. 595, ed in particolare l'art. 3, comma quinto, il quale
stabilisce che con decreto del Ministro della sanità sono previsti i criteri di
fruizione, in forma indiretta, di prestazioni assistenziali presso centri di
altissima specializzazione all'estero in favore di cittadini italiani residenti
in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese
tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico e sono,
altresì, stabiliti i limiti e le modalità per il concorso nella spesa relativa
da porre a carico dei bilanci delle unità sanitarie locali;
Ritenuto di dare
attuazione alla predetta disposizione;
Visto il parere del
Consiglio superiore di sanità;
Sentito il Consiglio
sanitario nazionale;
Decreta:
1. Soggetti aventi
diritto e forma dell'assistenza. - 1. Le prestazioni assistenziali presso
centri di altissima specializzazione all'estero, disciplinate dal presente
decreto, sono assicurate ai cittadini italiani residenti in Italia e iscritti
agli elenchi delle unità sanitarie locali.
2. Le prestazioni
sono erogate in forma indiretta mediante il parziale rimborso della spesa
sostenuta nei limiti fissati dai successivi articoli.
2. Prestazioni
erogabili. - 1. Possono essere erogate le prestazioni di diagnosi, cura e
riabilitazione, che richiedono specifiche professionalità del personale, non
comuni procedure tecniche o curative o attrezzature ad avanzata tecnologia e
che non sono ottenibili tempestivamente o adeguatamente presso i presidi e i
servizi di alta specialità italiani di cui all'art. 5 della legge 23 ottobre
1985, n. 595, nonché, limitatamente alle prestazioni che non rientrano fra
quelle di competenza dei predetti presidi e servizi di alta specialità, presso
gli altri presidi e servizi pubblici o convenzionati con il Servizio sanitario
nazionale.
2. Le prestazioni
erogabili, che non rientrano fra quelle di competenza dei presidi e servizi di
alta specialità, sono individuate, almeno annualmente, con decreto del Ministro
della sanità su proposta del Consiglio superiore di sanità. Fino a quando non
sarà data attuazione al disposto di cui al secondo comma dell'art. 5 della
legge 23 ottobre 1985, n. 595, con il predetto decreto sono individuate,
altresì, le prestazioni erogabili di competenza dei presidi e servizi di alta
specialità.
3. Ai fini del
presente decreto è considerata "prestazione non ottenibile tempestivamente
in Italia" la prestazione per la cui erogazione le strutture pubbliche o
convenzionate con il Servizio sanitario nazionale richiedono un periodo di
attesa incompatibile con l'esigenza di assicurare con immediatezza la
prestazione stessa, ossia quando il periodo di attesa comprometterebbe
gravemente lo stato di salute dell'assistito ovvero precluderebbe la possibilità
dell'intervento o delle cure.
4. E' considerata
"prestazione non ottenibile in forma adeguata alla particolarità del caso
clinico" la prestazione che richiede specifiche professionalità ovvero
procedure tecniche o curative non praticate ovvero attrezzature non presenti
nelle strutture italiane pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario
nazionale.
3. Centro regionale
di riferimento. - 1. La regione attribuisce, per ogni branca specialistica,
l'accertamento della sussistenza dei presupposti sanitari - che legittimano
l'autorizzazione al trasferimento per cure all'estero e l'erogazione del
concorso nelle relative spese - e ogni altra valutazione di natura
tecnico-sanitaria, comunque connessa al trasferimento per cure all'estero, ad
uno o più presidi e servizi di alta specialità di cui all'art. 5 della legge 23
ottobre 1985, n. 595, siti nel proprio territorio o, se necessario, in regione
limitrofa nonché, limitatamente alle prestazioni che non rientrano fra quelle
di competenza dei predetti presidi e servizi, ad apposite commissioni sanitarie
costituite dalla regione stessa a livello regionale e composte da personale
medico di qualifica apicale delle strutture pubbliche o convenzionate con il
Servizio sanitario nazionale.
2. I predetti
presidi, servizi e commissioni regionali assumono, ai fini dei trasferimenti
per cure all'estero disciplinati dal presente decreto, la denominazione di
centro regionale di riferimento per la branca specialistica di competenza.
4. Autorizzazione. -
1. Il concorso nella spesa è concesso solo per le prestazioni autorizzate.
2. A tali fini
l'assistito deve presentare domanda alla unità sanitaria locale di appartenenza
corredata dalla proposta motivata di un medico specialista nonché
dall'ulteriore documentazione prescritta dalle disposizioni regionali.
3. L'istanza deve
contenere l'indicazione del centro prescelto per la prestazione.
4. L'unità sanitaria
locale provvede, secondo modalità stabilite dalla regione, alla trasmissione
della domanda e della documentazione al centro regionale di riferimento
territorialmente competente ad autorizzare le prestazioni all'estero.
5. Il centro di
riferimento, valutata la sussistenza dei presupposti sanitari per usufruire
delle prestazioni richieste (impossibilità di fruirle tempestivamente ovvero in
forma adeguata alla particolarità del caso clinico), autorizza o meno le
prestazioni presso il centro estero di altissima specializzazione prescelto,
dandone comunicazione all'unità sanitaria locale competente.
6. Il centro di
riferimento, qualora non fosse possibile autorizzare le prestazioni presso il
centro estero prescelto, può autorizzare, se richiesto, le prestazioni stesse
presso un diverso centro estero, fornendone adeguata motivazione.
7. Il centro di
riferimento autorizza, inoltre, in relazione alla gravità del caso clinico, il
trasporto dell'assistito con il mezzo ritenuto più idoneo nonché, nel caso di
minori anni 18 o di pazienti maggiorenni non autosufficienti, l'accompagnatore,
fornendone adeguata motivazione.
8. Il centro di
riferimento autorizza, altresì, ove ritenuto necessario, il viaggio con il
mezzo aereo per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore nei casi previsti
dal precedente comma.
5. Centri di
altissima specializzazione all'estero. - 1. Ai fini del presente decreto è da
considerarsi centro di altissima specializzazione la struttura estera,
notoriamente riconosciuta in Italia, che sia in grado di assicurare prestazioni
sanitarie di altissima specializzazione e che possegga caratteristiche
superiori paragonate a standards, criteri e definizioni propri dell'ordinamento
sanitario italiano.
2. La valutazione
della sussistenza dei predetti requisiti è rimessa al centro regionale di
riferimento territorialmente competente.
6. Concorso nelle
spese. - 1. Le spese devono essere documentate con fatture quietanzate o titoli
equipollenti, in originale, secondo le norme e gli usi locali.
2. La documentazione
delle spese, unitamente alla documentazione sanitaria sulle prestazioni
usufruite (copia cartella clinica, referti, ecc.), è trasmessa dall'interessato
all'unità sanitaria locale competente, tramite il centro regionale di
riferimento che ha autorizzato le prestazioni all'estero.
3. L'unità sanitaria
locale, previo parere del centro di riferimento sulle spese sanitarie
rimborsabili ed in conformità allo stesso, dispone la liquidazione
all'interessato del concorso nella spesa. L'eventuale concessione di concorsi
su spese non ritenute rimborsabili dal centro di riferimento deve essere
congruamente motivata; in tal caso copia del provvedimento dovrà essere
trasmessa alla regione ed al Ministero della sanità.
4. Ai fini del
presente decreto, sono considerate spese di carattere strettamente sanitario
quelle riferite alle sole prestazioni sanitarie (spese sostenute per onorari
professionali, degenza, diagnostica strumentale e di laboratorio, farmaci,
protesi ed endoprotesi, ecc.) con esclusione, in caso di ricovero ospedaliero,
di quelle di confort alberghiero non comprese nella retta di degenza.
5. Le spese di
carattere strettamente sanitario sono rimborsate nella misura dell'80% se
sostenute presso centri di natura pubblica ovvero presso centri di natura
privata senza scopo di lucro le cui tariffe siano approvate o controllate dalle
locali autorità sanitarie competenti. Tali condizioni (natura pubblica,
mancanza dello scopo di lucro e tariffe approvate o controllate) devono essere
certificate dalle locali rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
6. Le spese di
carattere strettamente sanitario sostenute presso centri diversi da quelli di
cui al comma precedente sono rimborsate nella misura dell'80%, fermo restando
che il rimborso non può comunque essere superiore a quello cui l'assistito
avrebbe diritto, per analoghe prestazioni, presso i locali centri di cui al
comma precedente. A tali fini l'assistito deve produrre apposita certificazione
vistata dalle locali rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
7. Le spese per
prestazioni libero professionali, comprese quelle fruite in regime di ricovero
ospedaliero sono rimborsate nella misura del 40%.
8. Le misure di
rimborso di cui ai comma precedenti si applicano sulla spesa sostenuta, al
netto delle quote di partecipazione alla spesa, in misura percentuale o
forfettaria, eventualmente previste in generale dagli istituti o enti pubblici
assistenziali dello Stato estero nei confronti dei propri assistiti.
9. Ai fini del
presente decreto sono considerate, altresì, spese di carattere strettamente
sanitario le spese per il trasporto ovvero le spese di viaggio dell'assistito e
dell'eventuale accompagnatore, nei limiti di cui ai comma successivi.
10. Le spese per il
trasporto dell'assistito e dell'eventuale accompagnatore, con il mezzo
preventivamente autorizzato, sono rimborsate nella misura dell'80%.
11. Le spese di
viaggio per l'assistito e l'eventuale accompagnatore, con il mezzo aereo
preventivamente autorizzato, sono rimborsate nella misura dell'80%.
12. Salvo quanto
previsto dai precedenti commi mi 10 e 11, le spese di trasporto o di viaggio
dell'assistito nonché quelle dell'accompagnatore, nel caso di minori di anni 18
o di pazienti maggiorenni non autosufficienti, sono rimborsate nella misura
dell'80% della tariffa ferroviaria o marittima più economica.
13. Acconti sul
prevedibile rimborso spettante ai sensi dei precedenti comma possono essere
concessi, anche prima del trasferimento all'estero o del rientro in Italia, in
considerazione della particolare entità della presumibile spesa o delle
modalità di pagamento in uso presso la struttura estera; gli acconti non
possono, in ogni caso, superare complessivamente il settanta per cento del
prevedibile rimborso spettante.
14. Non sono
rimborsabili le spese di soggiorno nella località estera.
7. Deroghe. - 1. In
caso di gravità ed urgenza nonché in caso di ricovero in ospedale ubicato in
una regione diversa da quella di appartenenza, il centro regionale di
riferimento, nel cui territorio è presente l'assistito, può autorizzare
direttamente, in deroga alla procedura di cui all'art. 4, le prestazioni
all'estero, dandone tempestiva comunicazione all'unità sanitaria locale
competente.
2. Ferma restando la
sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 2, si prescinde
dalla preventiva autorizzazione per le prestazioni di comprovata eccezionale
gravità ed urgenza ivi comprese quelle usufruite dai cittadini che si trovino
già all'estero. In tali casi la valutazione sulla sussistenza dei presupposti e
condizioni ed il parere sulle spese rimborsabili sono dati dal centro di
riferimento territorialmente competente sentita la regione. Le relative domande
di rimborso devono essere presentate all'unità sanitaria locale competente
entro tre mesi dall'effettuazione della relativa spesa a pena di decadenza dal
diritto al rimborso (1).
3. Deroghe alle
disposizioni ed ai criteri di cui al precedente art. 6 possono essere disposte,
qualora le spese che restano a carico dell'assistito siano particolarmente
elevate in relazione anche al reddito complessivo del nucleo familiare
dell'assistito stesso, dalla regione che determina, per i singoli casi, il
concorso globale complessivo massimo erogabile (1).
4. In caso di
prestazioni usufruite ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1, lettera c), punto i),
del regolamento CEE n. 1408/71 e delle analoghe disposizioni delle vigenti convenzioni
internazionali di reciprocità, possono essere concessi, con la procedura di cui
al comma precedente, concorsi nelle spese di carattere strettamente sanitario
di cui all'art. 6 che restano a carico dell'assistito, qualora le predette
spese siano particolarmente elevate in relazione anche al reddito complessivo
del nucleo familiare dell'assistito stesso.
(1) Il comma è stato così variato dall'art. 2, del Decreto
Ministeriale 13 maggio 1993 (G.U. 12 giugno 1993, n. 136).
Si ricorda che l'art. 1 dello stesso D.M. ha, inoltre,
precisato:
"Art. 1. Le competenze amministrative, già attribuite
dall'art. 7, D.M. 3 novembre 1989 alla commissione centrale prevista dall'art.
8 del decreto ministeriale medesimo in materia di valutazione dei presupposti e
condizioni nonché di formulazione del parere sulle spese rimborsabili (art. 7,
comma 2), nonché quelle attribuite al Ministero della sanità in materia di
determinazione del concorso erogabile (art. 7, comma 3 e comma 4), sono
esercitate direttamente dalle singole regioni e province autonome che vi
provvedono sulla base delle direttive della commissione centrale di cui
all'art. 8, D.M. 3 novembre 1989".
8. Commissione
centrale. - 1. Presso il Ministero della sanità - Ufficio per l'attuazione del
Servizio sanitario nazionale, è istituita una commissione, con la
partecipazione dei rappresentanti delle regioni e di responsabili dei centri
regionali di riferimento, che esprime pareri sugli indirizzi necessari ad
assicurare omogeneità di comportamento in tutto il territorio nazionale nella
attuazione delle disposizioni del presente decreto e formula proposte in
materia di assistenza sanitaria all'estero.
2. A tali fini e in
attuazione di quanto disposto dall'art. 3, sesto comma, della legge 23 ottobre
1985, n. 595, le regioni emanano le direttive necessarie per l'acquisizione dei
dati statistici relativi alle prestazioni di assistenza sanitaria all'estero
attraverso schede informative il cui schema di massima è predisposto dal
Ministero della sanità.
9. Disposizioni
transitorie. - 1. Fino a quando il Piano sanitario nazionale e i piani sanitari
regionali non avranno stabilito i presidi e servizi di alta specialità, in
attuazione dell'art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, le funzioni di
centro regionale di riferimento di cui al precedente art. 3 sono svolte, per
ogni branca specialistica, da presidi ospedalieri o da policlinici universitari
all'uopo individuati dalla regione ovvero da apposite commissioni sanitarie
costituite dalla regione a livello regionale e composte da personale medico di
qualifica apicale delle strutture ospedaliere e universitarie.
2. Le domande di
rimborso, prodotte ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, per
prestazioni fruite all'estero e rientranti tra quelle di cui al secondo comma
dell'art. 2, che non siano state ancora definite alla data di cui al primo
comma del successivo art. 11, sono definite in base alla normativa regionale
ovvero in base ai criteri di cui al presente decreto se più favorevoli.
10. Province autonome
di Trento e Bolzano. - Le province autonome di Trento e Bolzano, attueranno,
negli ambiti territoriali di competenza, le disposizioni del presente decreto
secondo i propri ordinamenti statutari.
11. Norma finale. -
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di
cui al secondo comma dell'art. 2 del presente decreto non può far carico al
Fondo sanitario nazionale la concessione, da parte delle unità sanitarie locali,
di rimborsi di spese per assistenza sanitaria fruita all'estero diversi da
quelli disciplinati dal presente decreto o da quelli previsti dai vigenti
trattati e convenzioni bilaterali o multilaterali di sicurezza sociale.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.