Decreto Ministeriale - Ministero per la solidarietà
sociale - 15 luglio 1999, n. 306
"Regolamento concernente disposizioni per gli
assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge 17 maggio
1999, n. 144".
(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 109/L alla
Gazzetta Ufficiale 6 settembre 1999, n. 209)
IL MINISTRO PER LA
SOLIDARIETA' SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
e con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL
BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visti gli articoli 65 e 66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto l'articolo 50 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che modifica i citati
articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998;
Visto il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e in particolare l'articolo 3, relativo
alle modalità integrative di valutazione delle componenti patrimoniali;
Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 7 maggio 1999, n. 221, recante
"Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di
applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica
dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate";
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 439/UL/543
del 13 luglio 1999, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
emana
il seguente regolamento:
Art. 1
1. I cittadini italiani, che intendono richiedere l'attribuzione
degli assegni di cui agli articoli 65 e 66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di seguito denominata "legge",
presentano domanda al comune nel cui territorio risiedono. La domanda è
presentata nei seguenti termini perentori:
a. entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il
quale è richiesta la prestazione, per l'assegno per il nucleo familiare;
b. entro sei mesi dalla data del parto per l'assegno di
maternità.
2. In sede di prima attuazione, la domanda per
l'assegno per il nucleo familiare, a valere per l'anno 1999, e la domanda per
l'assegno di maternità per i nati nel 1999 successivamente alla data del 1°
luglio del medesimo anno, possono essere comunque presentate entro sei mesi
dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 2
1. Il diritto all'assegno per il nucleo familiare
decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte
dall'articolo 65 della legge, salvo che il requisito relativo alla composizione
del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori, si
sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno
del mese in cui il requisito si è verificato. Il diritto cessa dal primo giorno
del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla
composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale
viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei
relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della
situazione economica.
2.Il richiedente dichiara, a norma della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, anche contestualmente alla
domanda, il giorno dal quale si è verificato il requisito relativo alla
composizione del nucleo familiare. Egli è tenuto, altresì, a comunicare
tempestivamente al comune ogni evento che determini la variazione del nucleo
familiare.
3. La domanda per l'assegno per il nucleo familiare è
presentata da uno dei genitori responsabile, ai sensi dell'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, delle
dichiarazioni anagrafiche.
Art. 3
1. Nella domanda per la concessione dell'assegno di
maternità, la richiedente è tenuta a dichiarare di non essere beneficiaria di
trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'Istituto nazionale per la
previdenza sociale (INPS) o di altro ente previdenziale per lo stesso evento.
2. La richiedente è tenuta a comunicare ogni evento
che determini la variazione del nucleo familiare. Per il riconoscimento della
quota differenziale dell'assegno di maternità, di cui all'articolo 66, comma 3,
della legge, la richiedente è tenuta a presentare al comune, a norma della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, una dichiarazione sostitutiva relativa alla somma
complessivamente erogata dall'ente che ha corrisposto la prestazione
previdenziale, ovvero una dichiarazione dell'ente medesimo.
Art. 4
1. Il richiedente, unitamente alla domanda di cui
all'articolo 1 del presente regolamento, presenta la dichiarazione sostitutiva
prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 109 del 1998, e
dai relativi decreti attuativi, ovvero la dichiarazione recante l'attestazione
provvisoria della predetta dichiarazione sostitutiva, di cui all'articolo 4,
comma 4, del medesimo decreto legislativo.
2. Il richiedente può, altresì, presentare,
unitamente alla domanda di cui all'articolo 1, ove ne sia in possesso, la
certificazione prevista dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n.
109 del 1998, e dai relativi decreti attuativi, contenente il valore
dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare.
3. Gli assegni per il nucleo familiare e di maternità
sono concessi con provvedimento del comune, alle condizioni e nella misura
stabilita, rispettivamente, dagli articoli 65 e 66 della legge, nonché dal
presente regolamento. Il comune provvede alla concessione dell'assegno per il
nucleo familiare previo accertamento che, in relazione ai componenti del
nucleo, il beneficio non sia già stato concesso.
4. Il nucleo familiare è composto dal richiedente la
prestazione, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dai soggetti
considerati a carico, ai fini IRPEF, del richiedente e di ciascuno dei
componenti la famiglia anagrafica. Ai sensi dell'articolo 66, comma 2, della
legge, il nucleo familiare di riferimento per la concessione dell'assegno di
maternità è composto dai suddetti componenti, incluso il figlio per la nascita
del quale l'assegno è richiesto.
5. La riparametrazione del valore dell'indicatore
della situazione economica, prevista dagli articoli 65 e 66 della legge per i
nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbano applicarsi le
maggiorazioni previste dalla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998,
è effettuata secondo i criteri di calcolo di cui all'allegato A.
6. Nell'allegato A è altresì specificato il criterio
di calcolo uniforme da applicare per la concessione dei benefici, comprensivo
della valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo familiare;
ai fini di detta valutazione non si tiene conto della casa di abitazione del
nucleo, di proprietà di alcuno dei suoi componenti.
7. Gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della
legge non costituiscono reddito a fini fiscali e previdenziali e possono essere
cumulati con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall'INPS, salvo
quanto stabilito dall'articolo 66, comma 3, della legge.
Art. 5
1. I comuni assicurano, anche attraverso i propri
uffici per le relazioni con il pubblico, l'assistenza necessaria al richiedente
per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui
all'articolo 4, comma 1. Ai medesimi fini, stabiliscono le collaborazioni
necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i centri di assistenza
fiscale.
2. Ai sensi dell'articolo 66, comma
1, della legge i comuni provvedono, per l'assegno di maternità, ad informare
gli interessati invitandoli a certificare o dichiarare il possesso dei
requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
Art. 6
1. Ai fini del presente regolamento, il comune nella
cui circoscrizione risiede il richiedente è considerato "ente
erogatore" agli effetti della disciplina prevista dall'articolo 4 del
decreto legislativo n. 109 del 1998 e dai relativi decreti attuativi.
Art. 7
1. Al pagamento degli assegni concessi dai comuni
provvede l'INPS, attraverso le proprie strutture.
2. I comuni trasmettono all'INPS, secondo specifiche
fornite dallo stesso istituto, per via telematica o, in subordine, su supporto
magnetico ovvero su modulario idoneo alla lettura ottica:
a. l'elenco dei beneficiari e i dati necessari al pagamento
dell'assegno: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, codice fiscale e
indirizzo del beneficiario;
b. la denominazione, il codice, il numero telefonico e di archiviazione
della pratica del comune concedente il beneficio;
c. la data della presentazione della domanda;
d. l'importo da pagare, semestrale per l'assegno per il nucleo familiare
e totale per l'assegno di maternità;
e. il periodo di riferimento per il quale deve essere corrisposto
l'assegno;
f. le coordinate bancarie in caso di richiesta di accredito su conto
corrente.
3. I comuni comunicano tempestivamente l'eventuale
perdita del diritto ovvero la modifica dell'importo della prestazione a seguito
di variazioni successivamente intervenute.
Art. 8
1. I comuni controllano, singolarmente o mediante un
apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata,
secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n.
109 del 1998. I controlli possono essere effettuati anche a campione.
Art. 9
1. L'INPS provvede al pagamento dell'assegno per il
nucleo familiare con cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati
trasmessi dai comuni almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.
2. L'INPS provvede al pagamento in unica soluzione
dell'assegno di maternità, entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati
trasmessi dal comune. Il relativo importo è determinato tenendo conto della
misura mensile vigente alla data del parto.
3. In sede di prima attuazione, il pagamento degli
assegni di cui ai commi 1 e 2 è effettuato entro sessanta giorni dalla data di
ricezione dei dati da parte del comune.
4. Le informazioni relative ai pagamenti effettuati
sono rese disponibili ai comuni dall'INPS per via telematica; in mancanza delle
idonee strutture di comunicazione telematica, le informazioni sono richieste
all'Istituto con modalità tradizionali.
Art. 10
1. L'INPS presenta, nell'esercizio successivo a
quello del pagamento degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge,
sulla base delle risultanze del proprio conto consuntivo, le distinte
rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli assegni
stessi.
2. A valere sui Fondi previsti dagli articoli 65 e 66
della legge, il Ministro per la solidarietà sociale provvede a rimborsare
all'INPS gli importi risultanti dalle rendicontazioni di cui al comma 1.
Art. 11
1. Il comune provvede, nel caso di prestazioni
indebitamente erogate, alla revoca del beneficio a far data dal momento
dell'indebita corresponsione.
2. Il provvedimento di revoca è trasmesso all'INPS
per le conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 15 luglio 1999
Allegato A
1.Ai fini della riparametrazione del valore della
situazione economica per un nucleo familiare con composizione diversa da quello
posto a base negli articoli
65 e 66 della legge o per il quale debbano applicarsi le maggiorazioni di
cui alla Tabella 2 del decreto
legislativo n. 109 del 1998, si procede come segue:
a. si pone il valore della scala di equivalenza di cui alla
Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero dei
componenti del nucleo base previsto dagli articoli 65 e 66 della legge, come
denominatore costante per ottenere la nuova scala riparametrata;
b. il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2
del decreto legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero dei
componenti effettivi del nucleo e alle maggiorazioni previste nella Tabella
medesima, è diviso per il valore della scala di equivalenza corrispondente al
numero dei componenti del nucleo base;
c. il valore così ottenuto, arrotondato al centesimo
(arrotondamento all'unità superiore nel caso in cui il millesimo è uguale o
superiore a 5), è moltiplicato per il valore dell'indicatore della situazione
economica del nucleo base previsto dalla legge, secondo le seguenti formule:
assegno per il nucleo:
(valore della sc. equiv. d.lgs 109 + eventuali maggiorazioni)/2,85 arrot. al
centesimo x 36.000.000
assegno di maternità:
(valore della sc. equiv. d.lgs 109 + eventuali maggiorazioni)/2,04 arrot. al
centesimo x 50.000.000
d. l'assegno è concesso, nella misura stabilita dalla legge,
se il valore della situazione economica del nucleo familiare, determinato
secondo i criteri di cui al successivo punto 4, non è superiore al valore
dell'indicatore della situazione economica risultante dall'operazione di cui
alla lettera c).
2. A titolo esemplificativo, si rappresenta nella
seguente tabella la riparametrazione effettuata sulla scala di equivalenza di
cui al decreto legislativo
n. 109 del 1998 (senza le ulteriori maggiorazioni o rivalutazioni di legge)
per l'assegno al nucleo familiare:
|
Numero |
Scala di equivalenza |
Valore
situazione |
|
|
(base: 1 comp.=1) scala d.lgs. 109/98 |
(base: 5 comp.=1) parametri art.65 |
||
|
4 |
2,46 |
0,93 (*) |
33.480.000 |
|
5 |
2,85 |
1,00 |
36.000.000 |
|
6 |
3,20 |
1,12 |
40.320.000 |
|
7 |
3,55 |
1,25 |
45.000.000 |
|
8 |
3,90 |
1,37 |
49.320.000 |
|
(*) dato dal seguente calcolo: (2,46+0,2 maggiorazione nucleo con unico genitore): 2,85 = 0,93 |
|||
3.Allo stesso modo, si rappresenta nella seguente
tabella la riparametrazione effettuata sulla scala di equivalenza di cui al
decreto legislativo n. 109 del 1998 (senza le ulteriori maggiorazioni o
rivalutazioni di legge) per l'assegno di maternità:
|
Numero |
Scala di equivalenza |
Valore situazione |
|
|
(base: 1 comp.=1) scala d.lgs. 109/98 |
(base: 3 comp.=1) parametri art.66 |
||
|
2 |
1,57 |
0,87 (*) |
43.500.000 |
|
3 |
2,04 |
1,00 |
50.000.000 |
|
4 |
2,46 |
1,21 |
60.500.000 |
|
5 |
2,85 |
1,40 |
70.000.000 |
|
6 |
3,20 |
1,57 |
78.500.000 |
|
7 |
3,55 |
1,74 |
87.000.000 |
|
8 |
3,90 |
1,91 |
95.500.000 |
|
(*) dato dal seguente calcolo: (1,57+0,2 maggiorazione nucleo con unico genitore) : 2,04 = 0,87 |
|||
4.Il valore dell'indicatore della situazione
economica del nucleo familiare, da confrontare con i valori di cui agli
articoli 65 e 66 della legge, come riparametrati ai sensi del precedente punto
1, è calcolato ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221. Ai fini della valutazione
del patrimonio del nucleo, si osservano i seguenti criteri unificati:
a. nel patrimonio immobiliare non è calcolata l'abitazione di
proprietà nella quale risiede il nucleo familiare;
b. dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e
mobiliare del nucleo, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia, riferita
al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a lire 50.000.000;
c. l'indicatore della situazione economica patrimoniale
(mobiliare e immobiliare) è assunto per il venti per cento dei restanti valori
patrimoniali.