Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 31 maggio
1990.
"Disposizioni per il coordinamento dell'attività
sanitaria e amministrativa ai fini dell'erogazione delle prestazioni
idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dell'INPS e
dell'INAIL."
(Pubblicato nella G.U. 21 giugno 1990, n. 143.)
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il
decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di
prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale, convertito in
legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98;
Visto, in
particolare, il terzultimo alinea della lettera a) dell'art. 1 del
decreto-legge sopra citato in forza del quale il Ministro della sanità deve
annualmente emanare con proprio decreto, sentiti l'INPS e l'INAIL, le
disposizioni necessarie per il coordinamento dell'attività sanitaria e
amministrativa ai fini della erogazione delle prestazioni idrotermali e di
quelle economiche accessorie agli assicurati dei predetti Istituti;
Visto l'art. 13 del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con
modificazioni, con legge 11 novembre 1983, n. 638;
Visto l'art. 2, terzo
comma, della legge 1° febbraio 1989, n. 37;
Visto il proprio
decreto in data 17 maggio 1989, con il quale è stata disciplinata la materia
relativamente a tale anno;
Sentiti l'INPS e
l'INAIL che hanno espresso il proprio parere favorevole rispettivamente con
lettere n. 3.3.3. del 14 febbraio 1990 e n. 49/Cbt6479 del 1° marzo 1990;
Decreta:
1. Ai fini del
coordinamento delle attività sanitarie e amministrative volte, ai sensi del
quintultimo, quartultimo e terzultimo alinea della lettera a) dell'art. 1 del
decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito in legge, con modificazioni,
con legge 25 marzo 1982, n. 98, alla erogazione agli assicurati dell'INPS e
dell'INAIL delle prestazioni idrotermali, di competenza delle unità sanitarie
locali, con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale, e delle prestazioni
economiche accessorie a quelle idrotermali, di competenza dell'INPS e
dell'INAIL, con oneri a carico delle competenti gestioni previdenziali, si
applicano, per l'anno 1990, le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
2. Tutte le
operazioni e gli atti necessari all'ammissione alle prestazioni idrotermali, da
erogarsi secondo le condizioni e le modalità vigenti presso l'INPS e l'INAL,
rimangono demandati agli istituti stessi che li effettuano tramite le
rispettive dipendenze periferiche le quali, prima dell'avvio dei curandi presso
la località termale di destinazione devono darne formale comunicazione,
contenente una sintesi diagnostica dei singoli casi, alla USL di iscrizione dei
curandi ed alla USL competente alla liquidazione delle fatture ai sensi del
successivo art. 3.
La sintesi
diagnostica di cui al precedente comma deve essere integrata, nei casi di
concessione delle prestazioni idrotermali fuori dei congedi ordinari e delle
ferie annuali, dalla motivata prescrizione prevista dall'art. 13, terzo comma,
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con
modificazioni, con legge 11 novembre 1983, n. 638.
3. La liquidazione
delle fatture emesse dalle aziende termali convenzionate per le prestazioni
idrotermali rese agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL ai sensi degli articoli
precedenti è effettuata dall'unità sanitaria locale nel cui territorio è
ubicata l'azienda termale, sulla scorta della documentazione già adottata nei
rapporti convenzionali con l'INPS e con l'INAIL e secondo le tariffe stabilite
dall'accordo nazionale per le convenzioni termali tra la pubblica
amministrazione e le associazioni nazionali più rappresentative delle aziende
termali.
La liquidazione deve
comprendere anche le prestazioni rese dall'azienda termale convenzionata su
prescrizione del medico dello stabilimento termale effettuata, ai sensi delle
modalità vigenti presso l'INPS, all'atto dell'inizio della cura.
4. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.