Decreto Ministeriale - Ministero della Pubblica Istruzione e
Ministero della Sanità - 9 luglio 1992.
"Indirizzi per
la stipula degli accordi di programma ai sensi dell'art. 13 della legge-quadro
5 febbraio 1992, n. 104, sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate."
(Pubblicato nella G.U. 30 ottobre 1992, n. 256.)
IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
d'intesa con
IL MINISTRO DELLA SANITA'
e
IL MINISTRO PER GLI AFFARI
SOCIALI
Visto l'assenso del
Ministro della sanità espresso in data 7 luglio 1992;
Visto l'assenso del
Ministro degli affari sociali espresso in data 6 luglio 1992;
Visto l'art. 5, comma
primo, lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo cui «la
rimozione delle cause invalidanti», la promozione dell'autonomia e la
realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso l'obiettivo
di «attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi
rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata,
assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi
territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'art. 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142»;
Visto l'art. 13,
comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che prevede
l'emanazione di indirizzi per la stipula di accordi di programma ivi previsti
tra enti locali, amministrazione scolastica e unità sanitarie locali;
Visto l'art. 13,
comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo cui
l'integrazione scolastica si realizza anche attraverso la dotazione di
attrezzature ed ogni altra forma di ausilio tecnico «anche mediante convenzioni
con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di
produzione e adattamento di specifico materiale didattico»;
Visto l'art. 14,
comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo cui gli accordi di
programma «possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni
per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali,
impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati»;
Visto l'art. 15,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che prevede per i gruppi di
lavoro interistituzionale compiti di «collaborazione con gli enti locali e le
unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli
accordi di programma»;
Visto l'art. 40,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo cui «i comuni, anche
consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie
locali, qualora le leggi regionali attribuiscano loro la competenza, attuano
gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro
della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui
all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli
interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi
esistenti»;
Considerata la
necessità che gli interventi per l'integrazione scolastica degli alunni
handicappati siano coordinati con quelli extrascolastici e della formazione
professionale;
Ravvisata la
necessità di dare piena attuazione a quanto disposto dalla legge 5 febbraio
1992, n. 104, in continuità ed in linea con la legislazione ed i provvedimenti
applicativi emanati precedentemente in materia di integrazione scolastica
alunni in situazione di handicap;
Visto l'art. 27,
comma 8, della legge 8 febbraio 1990, n. 142;
Visto l'art. 2 del
decreto-legge 25 giugno 1992, n. 320;
Decreta:
1. Rinvio. - 1. Il
presente decreto fissa gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma
provinciali e comunali previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104,
successivamente indicata nel testo col termine «legge quadro», relativi ai
rapporti interistituzionali in precedenza regolati dalle «intese» di cui alla
circolare del Ministro della pubblica istruzione n. 258 del 22 settembre 1983,
che rimangono in vigore sino alla conclusione degli accordi di programma.
2. Con successivi
decreti verranno dettati gli indirizzi relativi agli accordi di programma
regionali di cui agli articoli 5 e 39 della legge quadro, dopo l'acquisizione
del parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 12
della legge 23 agosto 1989, n. 400, e dopo l'emanazione degli atti del Ministro
della sanità, di cui agli articoli 8, comma 1, lettera l), e 12, comma 7, della
legge quadro.
3. Gli accordi di
programma regionali, di cui agli articoli 5 e 39 delle legge quadro, saranno
finalizzati a coordinare la normativa amministrativa, i flussi finanziari e
l'integrazione degli interventi onde facilitare ai diversi livelli territoriali
la programmazione interistituzionale degli interventi e dei servizi scolastici
e della formazione professionale con quelli sanitari, sociali,
formativo-culturali e con quelli di aiuto personale di cui all'art. 9 della
legge quadro.
2. Ambito
territoriale, finalità e soggetti stipulanti. - 1. Gli accordi di programma, di
cui al presente decreto, possono avere ambito provinciale o comunale; l'ambito
comunale può coincidere:
a) con quello del
territorio della unità sanitaria locale, quando questa ha competenza sullo
stesso territorio;
b) con quello di
tutte le unità sanitarie locali coincidenti con il territorio di un unico
comune;
c) con il territorio
di più comuni compresi nell'ambito di un'unica unità sanitaria locale, in tal
caso i comuni, qualora non siano costituiti in comunità montana, si consorziano
o delegano un comune capofila al fine della stipula dell'accordo di programma.
2. Gli accordi di
programma provinciali, di cui agli articoli 5 e 13 della legge quadro sono
finalizzati alla programmazione coordinata delle attività formative, sanitarie,
socio-assistenziali, culturali e sportive da realizzare con gli istituti di
istruzione secondaria superiore ed artistica ed in centri di formazione
professionale. Gli accordi sono altresì finalizzati alla collaborazione, alla
consulenza ed alla verifica congiunta dei gruppi di lavoro provinciali, di cui
all'art. 15, comma 3, della legge quadro. A tali fini partecipano alla stipula
degli accordi di programma provinciali il presidente della provincia, che
promuove l'accordo, il provveditore agli studi, ovvero i sovrintendenti e gli
intendenti scolastici per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, i
legali rappresentanti delle unità sanitarie locali presenti sul territorio, i
sindaci dei comuni ove hanno sede gli istituti di istruzione secondaria
superiore ed artistica ed eventualmente, su invito del presidente della provincia,
altre pubbliche amministrazioni.
3. Gli accordi di
programma comunali, di cui agli articoli 5 e 13 della legge quadro, sono
finalizzati al coordinamento dei servizi scolastici con tutti quelli
territoriali e extrascolastici, onde facilitare la tempestiva formulazione
delle diagnosi funzionali, dei conseguenti profili dinamico funzionali e dei
successivi piani educativi individualizzati, al fine di favorire, in concreto,
l'effettiva realizzazione del progetto di integrazione scolastica ed extrascolastica
dei singoli alunni in situazione di handicap, anche attraverso l'individuazione
delle priorità degli interventi per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici scolastici di competenza. A tali fini partecipano
alla stipula degli accordi di programma comunali il sindaco o il presidente
della comunità montana ovvero il legale rappresentante del consorzio di comuni
o il sindaco del comune capofila all'uopo delegato, che promuove l'accordo, il
provveditore agli studi, i legali rappresentanti delle unità sanitarie locali,
i presidenti delle circoscrizioni amministrative, ove esistenti, i presidenti
dei distretti scolastici ed eventualmente, su invito del promotore
dell'accordo, altre pubbliche amministrazioni.
4. Per ambiti
territoriali inferiori ad un'area comunale, ove se ne ravvisi l'opportunità,
possono essere stipulate intese tra le amministrazioni interessate a
quell'ambito territoriale.
3. Modalità. - 1. La
richiesta di stipula può provenire, secondo i rispettivi ambiti territoriali,
da ciascuno dei soggetti indicati nel precedente art. 2. In ogni caso, decorsi
quindici giorni dalla data di emanazione del presente decreto il provveditore
agli studi, ovvero i sovrintendenti ed intendenti scolastici, per le province
autonome di Trento e Bolzano, inoltrano la richiesta al presidente della
provincia o ai sindaci o al presidente della comunità montana o al legale
rappresentante del consorzio dei comuni perché diano inizio alla procedura.
2. Le modalità di
formale stipula e di pubblicazione degli accordi di programma sono regolate
dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. I soggetti
stipulanti gli accordi predispongono gli interventi finanziari ciascuno per la
parte di propria competenza, concordando tra loro gli obiettivi comuni e la
correlazione dei rispettivi piani finanziari con riguardo alle risorse
disponibili.
4. Al fine di
assicurare il coordinamento di cui all'art. 39 della legge quadro, le regioni
esamineranno la possibilità di definire le modalità organizzative per stabilire
un raccordo funzionale con i gruppi di lavoro provinciali, ai sensi dell'art.
15, commi 3 e 4, della legge quadro.
5. Le amministrazioni
che sottoscrivono gli accordi di programma possono, nell'ambito delle
rispettive competenze ed anche d'intesa tra loro, emanare direttive alle
strutture territoriali interessate, per l'attuazione degli accordi di
programma.
4. Contenuti. - 1.
Negli accordi di programma, con riguardo a ciascuna parte stipulante, debbono
essere chiaramente definite le competenze e gli adempimenti, individuati a
diversi livelli territoriali, sulla base della normativa nazionale, regionale e
delle province autonome di Trento e Bolzano.
2. Ferma restando
l'attivazione degli ordinari interventi di integrazione scolastica a carico
della scuola ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 4 luglio 1977, n. 517,
dell'art. 12 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni ed
integrazioni, e degli articoli 13, comma 3, e 14, comma 6, della legge quadro,
ed a carico dei comuni ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 30 marzo
1971, n. 118, e degli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, a partire dalla segnalazione degli alunni in
situazione di handicap effettuata sulla base del certificato rilasciato da un
medico del servizio sanitario nazionale, come stabilito dal decreto legge 25
giugno 1992, n. 320, citato in premessa, ovvero da esso convalidata ove
trattasi di segnalazione di un medico privato, sono considerati interventi
prioritari, ai fini dell'integrazione scolastica:
a) la definizione
delle modalità di collegamento tra i progetti educativo, riabilitativo e di
socializzazione, di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), della legge quadro,
stilati sulla base della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e
del piano educativo individualizzato, di cui all'art. 12, commi 5, 6 e 8 della
stessa legge quadro. In attesa anche dell'emanazione dell'atto di indirizzo
circa le modalità di cui all'art. 12, comma 7, della legge quadro, la stesura
della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano
educativo individualizzato in via transitoria continua ad essere regolata dalle
circolari del Ministero della pubblica istruzione n. 258 del 22 settembre 1983,
n. 250 del 3 settembre 1985 e n. 262 del 22 settembre 1988;
b) l'organizzazione
dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità di
cui all'art. 14, comma 1, lettera b), della legge quadro;
c) la sperimentazione
di cui all'art. 13, comma 1, lettera e), e 5 della legge quadro;
d) la continuità
educativa fra i diversi gradi di scuola, compreso il rapporto fra asili nido e
scuola materna;
e) le modalità di
effettuazione delle attività extrascolastiche di cui agli articoli 8, comma 1,
lettera m), e 13, comma 1, lettera a), della legge quadro.
3. In particolare,
gli accordi di programma provinciali, con riferimento agli istituti di
istruzione secondaria superiore ed artistica, sono rivolti anche a definire le
modalità e procedure di:
a) individuazione
degli istituti ai quali attribuire prioritariamente risorse aggiuntive tra
quelli che realizzano le iniziative sperimentali di cui all'art. 13, comma 1,
lettera e), della legge quadro;
b) fornitura di
attrezzature, impianti tecnici, sussidi didattici e ausili individuali idonei
ad assicurare l'efficacia dei processi formativi;
c) superamento delle
condizioni che possano impedire di fatto la frequenza degli studenti in
situazione di handicap nelle scuole e l'individuazione di misure idonee al perseguimento
degli obiettivi previsti dai piani educativi individualizzati, secondo il
principio della continuità educativa, di cui all'art. 14, comma 1, lettera c),
della legge quadro;
d) utilizzazione ed
aggiornamento del personale necessario all'attuazione dei progetti
riabilitativi e formativi;
e) realizzazione
delle nuove opere di edilizia scolastica e degli interventi di adeguamento
degli edifici preesistenti alle esigenze degli studenti in situazioni di
handicap;
f) innovazione e
sperimentazione didattica.
4. Gli accordi di
programma per le attività di cui ai commi precedenti prevedono modalità di
collegamento delle stesse con i progetti educativi, riabilitativi e di
socializzazione individualizzati e la distribuzione dei finanziamenti relativi
fra i soggetti competenti ad erogarli; le attività possono consistere in
ludoteche, centri di documentazione, addestramento all'uso di ausili anche
informatici e quanto altro sia ritenuto utile a favorire interventi precoci
anche presso le famiglie per sviluppare l'autonomia fisica psicologica e
sociale; dette attività possono riguardare, altresì, più mirati interventi
culturali, ricreativi, sportivi, di orientamento e formazione professionale, di
tempo libero e di contatto con il mondo del lavoro. In ogni caso esse debbono
mirare quanto più possibile al coinvolgimento di tutta la classe e non solo
degli alunni in situazione di handicap, anche quando vengono svolte al di fuori
dell'ambiente scolastico, fatte salve le competenze del consiglio di circolo o
di istituto di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1974, n. 416.
5. Negli accordi di
programma sono altresì indicate le figure professionali per gli interventi di
cui al presente articolo nonché le modalità che garantiscono la partecipazione
degli stessi alle attività previste ed ai gruppi di lavoro provinciali,
previsti dall'art. 15, commi 1 e 2. Gli accordi di programma prevedono modalità
e tempi per la predisposizione, attuazione e verifica degli adempimenti di cui
ai precedenti commi 2 e 3 in modo coordinato tra gli operatori delle diverse
amministrazioni, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed
extrascolastiche.
6. E' considerato
intervento essenziale nell'ambito degli accordi di programma, ai fini dell'orientamento
scolastico e professionale, la stipula di intese interistituzionali, a livello
provinciale o comunale, su apposti progetti operativi.
7. Per gli alunni con
handicap in situazioni di gravità, gli accordi di programma debbono garantire
interventi prioritari, rispettosi del principio dell'integrazione nella scuola
di competenza territoriale dell'alunno. Le relative modalità saranno stabilite
negli accordi di programma stessi anche per quanto riguarda l'utilizzazione
delle attrezzature di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), della legge quadro.
8. I corsi di
aggiornamento comuni di cui all'art. 14, comma 7, della legge quadro sono
finalizzati prioritariamente all'integrazione delle rispettive esperienze e
competenze in relazione alla programmazione, attuazione e verifica dei piani
educativi e di recupero individualizzati, anche alla luce di quanto previsto
dall'art. 12, commi 5 e 6, della legge quadro. Per detti corsi gli accordi
dovranno anche prevedere le modalità di organizzazione, finanziamento e
gestione e partecipazione del personale, con il possibile coinvolgimento degli
istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento
educativo I.R.R.S.A.E., di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1974, n. 419, di Università e di istituti specializzati con la possibile
messa in comune di personale e mezzi finanziari.
5. Enti
convenzionati. - 1. Qualora i sottoscrittori dell'accordo di programma si
avvalgano, per la gestione dei servizi di propria competenza, dei soggetti di
cui all'art. 38 della legge quadro, gli enti convenzionati, in esecuzione
dell'accordo di programma, stipulano con i predetti sottoscrittori intese
operative finalizzate al coordinamento dei servizi gestiti in convenzione.
2. Gli enti
convenzionati per la gestione dei servizi possono formulare pareri finalizzati
alla predisposizione e alla verifica degli accordi di programma, limitatamente
alle esigenze dei servizi in convenzione.
3. Ai sensi dell'art.
13, comma 1, lettera a), della legge quadro, negli accordi di programma devono
essere previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e
privati ai «fini della partecipazione alle attività di collaborazione
coordinata». I requisiti minimali sono stabiliti dagli articoli 8, comma 1,
lettera l), e 38, comma 1, della legge quadro.
4. Quanto agli enti
che gestiscono in convenzione le attività extrascolastiche di cui all'art. 8,
comma 1, lettera m), della legge quadro, gli accordi di programma devono
indicare i requisiti all'uopo richiesti dalle regioni o dagli enti locali.
5. In esecuzione
dell'art. 13, comma 1, lettera b), della legge quadro, le regioni, gli enti
locali, gli I.R.R.S.A.E. e i provveditorati agli studi, singolarmente o
congiuntamente, possono stipulare su apposito progetto, convenzioni con centri
specializzati in campo pedagogico-didattico, con scuole o istituti speciali per
minorati della vista e dell'udito richiamati all'art. 13, comma 1, della legge
quadro al fine di assicurare consulenza pedagogica relativa all'utilizzazione e
all'adattamento di specifico materiale didattico. Sono fatte salve, comunque,
preventive intese con i capi di istituto, al fine di garantire l'esercizio
delle competenze del collegio dei docenti, concernenti gli ausili didattici di
cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n.
416.
6. Collegio di
vigilanza. - 1. Gli accordi di programma prevedono anche la costituzione dei
collegi di vigilanza, di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con
la composizione ed i poteri ivi indicati. Tali collegi hanno la stessa durata
dell'accordo.
2. Le valutazioni dei
predetti collegi di vigilanza sull'attuazione degli accordi di programma, sono
rimesse al Presidente della regione e al gruppo di lavoro provinciale di cui
all'art. 15 legge quadro, ai fini del rispettivo esercizio dei rispettivi
poteri di verifica.
7. Rinvio. - 1. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto nell'ambito delle Regioni e delle Province ad autonomia speciale avviene nell'osservanza delle disposizioni speciali ivi in vigore.