“Maggiore tutela delle persone con disabilità”

a cura della Dott.ssa Francesca Pieretti

 

Dopo un lungo iter è stato approvato in via definitiva dalla Commissione Giustizia del Senato il disegno di legge di iniziativa governativa recante "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni". Il testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 17 gennaio 2006, estende anche alle persone con disabilità strumenti di procedura giudiziaria già presenti nel nostro ordinamento, rendendo teoricamente più celere e di garanzia la tutela in giudizio.

Tale normativa trae origine da alcune direttive dell’Unione Europea sulla parità di trattamento fra le persone. La presente legge, ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.

Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità relative all’accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

La normativa definisce quali siano i comportamenti da considerare discriminatori, distinguendo tra discriminazione diretta e indiretta.

La discriminazione è diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una non disabile in una situazione analoga.

La discriminazione invece è indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre.

Rappresentano poi discriminazione tutti quei comportamenti indesiderati che creano nei confronti delle persone con disabilità un clima di intimidazione ostile e degradante, il cosiddetto mobbing, oltre che ledere la loro dignità e la libertà.

Le misure previste dal Disegno di Legge per contenere o sanzionare i comportamenti discriminatori sono di natura giurisdizionale. Esse consistono cioè in una maggiore tutela di chi ricorre contro situazioni discriminatorie. Il Legislatore riprende in tal senso le disposizioni di tutela giurisdizionale già previste dal Testo Unico sull'Immigrazione (articolo 44 del Decreto Legislativo 268/98) che si affiancano a quelle ordinarie previste dal Codice Civile. Il suddetto articolo 44 del Decreto Legislativo 268/98 prevede infatti, «in presenza del comportamento produttivo di una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, la possibilità di agire in giudizio davanti al tribunale civile in composizione monocratica al fine di poter ottenere un'ordinanza che, anche in via di urgenza, possa rimuovere gli effetti della discriminazione e risarcire il danno subito, anche se di natura non patrimoniale».

Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta nei limiti di cui all’articolo 2729, primo comma, del Codice Civile.
Di fronte a un comportamento discriminatorio il giudice può attuare un provvedimento che prevede sia il risarcimento del danno, sia la cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l’adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
È anche prevista un'ulteriore modalità di riparazione del danno. Il giudice, infatti, può ordinare la pubblicazione della sentenza per una sola volta «su un quotidiano di tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato» a spese del soccombente.
La nuova norma prevede che la persona con disabilità possa farsi rappresentare in giudizio da associazioni o enti che verranno individuati con decreto del ministro per le Pari Opportunità, di concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell'organizzazione.

Le stesse associazioni e gli enti potranno intervenire nei giudizi per danno subito dalle persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse. Sono altresì legittimati ad agire in relazione ai comportamenti discriminatori, quando questi assumano carattere collettivo e quindi, ad esempio, ricorrere al giudice amministrativo (il TAR) contro le delibere delle Regioni o dei Comuni.

Credo che non si possa offuscare l’importanza della nuova normativa, in quanto questo provvedimento è da considerarsi una svolta di portata straordinaria: le persone con disabilità non sono più solo una categoria sociale per la quale prevedere forme di protezione, ma cittadini “attivi” senza più discriminazioni dalla società, dall’economia, e dalla politica. Tale provvedimento prende vita da un orientamento giuridico e politico che in Italia ha trovato sin qui solo declinazioni generali nella Costituzione all’articolo 3, oppure nella sottoscrizione del Trattato dell’Unione Europea all’articolo 13. Infatti, le prescrizioni sancite dalle Regole Standard dell’ONU nel 1993, sono rimaste lettera morta sia nell’assetto giuridico del Paese che nelle politiche attive: con questo provvedimento fortemente voluto dal movimento italiano ed europeo delle persone con disabilità e dello loro famiglie, si pone una pietra miliare per riconoscere che i diritti fondamentali delle persone con disabilità sono costantemente violati.