"VITA INDIPENDENTE": processo di sensibilizzazione per SERVIZI EFFICACI
 





Il modo più corretto per iniziare a capire che cosa si comunica ogni volta che usiamo l'espressione "vita indipendente" è quello di "riscoprirne" il concetto base partendo dal punto di vista dei soggetti direttamente coinvolti: i disabili, che per primi  lo hanno coniato ed hanno lottato per questo    principio.
"Vita indipendente", allora, è un modo di voler essere se stessi al di là e nonostante tutte le difficoltà fisiche, psichiche e/o sensoriali esistenti. Un modo per poter essere liberi nonostante
la disabilità. Possibilità od utopia?

L'esperienza concreta fatta in alcuni paesi dell'Europa del nord è disponibile per tutti, a dimostrazione di come sia possibile operare affinché la persona disabile possa essere "se stessa e libera".

A dimostrazione di come ogni volta che l'obiettivo "vita indipendente" viene raggiunto, a fronte di un investimento iniziale, anche notevole, si assiste ad un contestuale abbattimento della spesa assistenziale direttamente proporzionale all'investimento stesso.
Nel nostro paese, dal punto di vista giuridico, il diritto a vivere in modo indipendente, quindi secondo la propria volontà, è riconducibile all'inviolabilità delle singole libertà, tutelato quindi dall'art. 2 della Costituzione.

Sempre all'interno della nostra Costituzione ci sono anche quei diritti per i quali "si conviene"  che né il legislatore, né il giudice, né la pubblica amministrazione abbiano, o possano arrogarsi la facoltà di violarli.
Certamente anche i cittadini disabili godono di questi diritti fondamentali e questo lo assicura solennemente il 1° comma dell'art. 3,: "Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di "condizioni personali e sociali".

A questo punto del ragionamento, però, occorre rendere visibile una prima distinzione che si esplica poi nella concretizzazione del "diritto":
ci sono diritti la cui inviolabilità sta nel fatto che i poteri pubblici si astengano dal limitarli od ostacolarli e diritti di cui è possibile beneficiare solamente se i poteri pubblici intervengono positivamente per garantirne il godimento.
Un esempio semplice e chiaro:

-il cittadino senza alcun problema motorio realizza il suo diritto alla libera circolazione se non gli viene impedita;

-il cittadino disabile motorio la realizza se le autorità pubbliche competenti mettono a sua disposizione mezzi, strumenti e/o ausili che gli consentano di muoversi autonomamente.
Esistono, inoltre, i diritti della persona, quelli più intimi del soggetto che nessuno può negare in alcun modo, ed i diritti sociali. Dobbiamo, però, mettere in evidenza una seconda distinzione che viene spesso attuata fra cittadini relativamente a questi diritti.

Normalmente, infatti, i diritti più intimi vengono goduti senza l'intervento di organi pubblici, mentre i diritti sociali vengono goduti attraverso l'intervento degli enti deputati ad erogare gli specifici servizi, ad esempio il diritto allo studio.
Rispetto ai cittadini disabili, però, anche l'esercizio dei diritti più intimi, la sfera più privata della persona, deve spesso vedere l'intervento esterno degli organismi e dei poteri pubblici; ciò ovviamente produce spesso un gravissimo ostacolo sotto il profilo della parità e della dignità cui ogni cittadino ha diritto.
Ancora, la vita collettiva, che si riferisce ai diritti sociali, non è solo l'insieme dei diritti individuali, ma è anche un sistema obiettivo che si basa sul principio dei diritti/doveri.

Primi fra tutti i doveri certamente quelli di solidarietà sociale; doveri questi che gravano su tutti i cittadini e si attuano attraverso un processo di mediazione necessaria svolta dai poteri pubblici.

In linea molto generale, questi sono i fondamenti costituzionali che regolano l'assistenza rivolta ai cittadini disabili, ma occorre analizzare anche le modalità per mezzo delle quali garantite a questi cittadini le prestazioni di cui necessitano senza al contempo lederne i diritti inviolabili.
Le finalità assistenziali  da perseguire sono certamente quelle di garantire lo sviluppo della personalità di ciascuno; meno scontato è che le modalità di erogazione non possano essere definite esclusivamente secondo le esigenze dell'ente erogante,  ed ancora meno scontato è che l'assistenza alla persona disabile debba garantire il rispetto del pudore, della riservatezza della persona e le sue convinzioni personali.
Persiste infatti il luogo comune che l'esistenza di qualche disabilità significhi la totale incapacità del soggetto a provvedere alle proprie necessità di vita mentre, la comune esperienza dimostra come anche le persone disabili siano in grado di gestire la propria libertà se "intelligentemente aiutate a superare gli ostacoli "handicappanti".
L’urgente necessità di superare l'attuale dicotomia fra il persistere di un "luogo comune" e la "comune esperienza", deve finalmente portare al capovolgimento di ruolo: da “utente assistito", quale oggetto di intervento assistenziale, a "soggetto attivo e protagonista delle scelte inerenti la propria esistenza" con l'abbandono delle prestazioni standardizzate e l'introduzione di interventi differenziati secondo le limitazioni funzionali o le esigenze dei singoli clienti/utenti.
Ne consegue che le prestazioni individuali devono assicurare due condizioni essenziali:
- la libertà di scelta tra le varie prestazioni erogabili
- il diritto di esprimere il proprio consenso sul tipo di prestazione proposta

perché il presupposto per le prestazioni individuali è, e deve essere, che i servizi debbono essere organizzati in base alle esigenze ed alle "preferenze" dei clienti/utenti.

La L. 104/92 però prevede l'aiuto personale solamente per i soggetti handicappati in situazione di gravità, introducendo così una "discriminante" rispetto a quei soggetti disabili che, pur non trovandosi in "situazione di gravità" , privati di questo tipo di assistenza si vedono costretti a non poter esercitare pienamente i "diritti fondamentali" propri di ogni cittadino italiano.
Un cittadino disabile messo in condizione di non poter godere di un diritto inviolabile si trova, per definizione, in una situazione grave rispetto ad una sua determinata "incapacità"; le modifiche successive della L. 104/92 si sono mosse verso il superamento di questa "discriminante".
La Regione Toscana con la L. n. 72/97 riconosce il principio della "vita indipendente" quale diritto alla libertà di scelta fra l'assistenza diretta, gestita dall’ASL, e quella indiretta, contributo diretto al "cliente" che si sceglie la persona che ritiene in grado di aiutarlo rispetto alle proprie necessità.

La L. 162/98 per la prima volta prevede che la persona con disabilità possa vivere una "vita indipendente".

Dobbiamo comunque far presente come nel nostro paese, ancora oggi , il concetto di Vita Indipendente, sorto nel 1961, non sia conosciuto anche fra gli stessi disabili.

Completamente diversa la situazione a livello europeo, soprattutto per l'esperienza concreta fatta in Svezia, Danimarca, Olanda, di un servizio alla persona disabile orientato all'integrazione sociale ed alla partecipazione produttiva, finanziato dalla Comunità Europea con il Progetto "HELIOS: guida europea della buona prassi" dove  "buona prassi" significa "il riconoscimento del diritto della persona disabile ad avere servizi completi, adeguati e tempestivi, volti a far sì che possa raggiungere la massima indipendenza".

I vantaggi che derivano dall'offrire un servizio alla persona disabile basato sul principio della "vita indipendente"           sono:
-la persona disabile mantiene i suoi rapporti sociali ed organizza attività quotidiane di lavoro, cultura, tempo libero, ecc., soddisfacendo anche in modo puntuale le proprie necessità assistenziali;

-gli operatori sociali svolgono "un'attività di lavoro compartecipata", con un miglioramento professionale nel campo socio-assistenziale;
-le famiglie possono migliorare qualitativamente i rapporti sociali, con la conseguente possibilità di vivere in modo più "naturale" una situazione complessa e difficile da gestire.


                                             Dr.
Lia Sacchini