“Voto a domicilio per i disabili gravissimi”
a cura
della Dott.ssa Francesca Pieretti
Con la legge del 27 gennaio 2006, n. 22 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l’ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche”, si accoglie un’istanza espressa da più parti negli ultimi anni relativa all’esercizio del diritto di voto di persone con disabilità gravissima. La nuova norma ammette, per la prima volta, la possibilità di voto a domicilio per le persone affette da gravi infermità, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Tali soggetti potranno votare nel luogo dove dimorano che non è necessariamente quello in cui hanno ufficialmente la residenza. Le disposizioni di tale normativa si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore. Per poter esercitare il voto a domicilio, gli elettori che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge devono far pervenire, non oltre il quindicesimo giorno prima della data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano e indicando l’indirizzo completo. L’elettore deve allegare copia della tessera elettorale e un certificato medico da cui risulti che l’infermità comporta una “dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio” e se il soggetto ha necessità di essere assistito durante l’esercizio del voto. Questo certificato può essere rilasciato esclusivamente da un medico designato dalle Aziende Sanitarie Locali. Il Sindaco una volta ricevuta e verificata la completezza della documentazione deve includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni e consegnarli in occasione delle elezioni al presidente di ciascuna sezione, il quale, all’atto della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale della sezione. Il Sindaco nel frattempo rilascia ai richiedenti un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi e pianifica il supporto tecnico e operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare. Si sottolinea che nel caso in cui gli elettori si trovino presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d’iscrizione nelle liste elettorali, il Sindaco del comune d’iscrizione, oltre agli adempimenti già visti, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni dove dimorano i disabili e dove quindi avverrà la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre gli elenchi e a consegnarli ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione dimora il disabile. Sono presenti uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e il segretario. Possono partecipare anche i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta. Il presidente deve assicurare la libertà e la segretezza del voto. Le schede votate sono custodite dal presidente e sono immediatamente riportate presso l’ufficio elettorale di sezione e immesse nell’urna destinata alle votazioni.
Credo che con tale normativa sia
stato conquistato un altro segmento del diritto; un diritto costituzionale per
molto tempo negato, forti anche di quanto è affermato all’articolo 1, della
legge 104/92, laddove si stabilisce che la Repubblica previene e rimuove le
condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il
raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della
persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei
diritti civili, politici e patrimoniali.